Adempimenti

Sanzioni più elevate per chi non invia il prospetto disabili entro il 31 gennaio

L’obbligo vale per i datori di lavoro con almeno quindici addetti

di Barbara Massara

Scade il 31 gennaio il termine per trasmettere telematicamente al ministero del Lavoro il prospetto informativo disabili che fotografa la forza lavoro al 31 dicembre 2021, la base computabile, e i conseguenti obblighi di riserva in favore dei lavoratori disabili e delle categorie protette. L’omessa o tardiva trasmissione è punita, in base all’articolo 15, comma 1, della legge 68/1999, con una sanzione amministrativa che è stata aumentata dal decreto ministeriale 194/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022, dai precedenti 635,11 a 702,43 euro, nonché con una maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo anch’essa incrementata da 30,76 a 34,02 euro.

L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione è invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2020, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.

Nell’attesa che sia riformata la legge 68/1999 che tutela il lavoro dei disabili, il prospetto del 2022 non ha subito alcuna modifica rispetto a quello utilizzato lo scorso anno, salvo che l’accesso all’applicativo di Cliclavoro richiede necessariamente l’utilizzo dello Spid.

Qualora dal prospetto dovessero risultare delle carenze, è importante che nel quadro 2, riservato alla singola provincia sede di lavoro, il datore di lavoro compili la sezione “posto di lavoro disponibile” precisando la qualifica, le mansioni e le specifiche capacità che il lavoratore disabile o la categoria protetta dovrebbe avere, in modo da mettere l’ufficio del collocamento obbligatorio nelle condizioni di inviare una risorsa compatibile con quella ricercata dall’azienda.

Nel prospetto dovranno essere specificate tutte le particolari situazioni preventivamente definite con l’ufficio competente, e ancora attuali al 31 dicembre 2021, che consentono di differire, sospendere o essere esonerati dall’obbligo di assunzione, quali la stipula di una convenzione, una procedura di licenziamento collettivo (inclusa l’ipotesi di ricorso all’isopensione o all’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali), la Cigs, nonché l’autorizzazione all’esonero con pagamento del relativo contributo.

Quest’ultimo è stato incrementato a 39,21 euro (rispetto ai precedenti 30,64) per ciascun giorno di mancata assunzione di ciascun lavoratore disabile o categoria protetta. L’incremento del contributo esonerativo determina automaticamente l’aumento della sanzione per la mancata assunzione dei riservatari, fissata dall’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999 in misura pari a 5 volte l’importo del contributo esonerativo. Conseguentemente da quest’anno è di 196,05 euro al giorno per ogni disabile/categoria protetta non assunto.

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