Adempimenti

Sanzioni ridotte per chi rende somme non dovute

Il criterio di calcolo segue il ravvedimento operoso. Interessi legali dovuti anche con sanzioni ridotte

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, che hanno ricevuto indebitamente, in tutto o in parte, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/20 devono restituirlo con interessi e sanzioni. Le sanzioni applicabili possono essere ridotte con il ravvedimento spontaneo.

Dopo che il contributo è stato accreditato sul proprio conto corrente è consentita la regolarizzazione mediante la restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97, cioè la sanzione dal 100 al 200%.

Sono applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento operoso, nella misura disposta dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

Per eseguire il versamento del contributo indebitamente percepito, degli interessi, nonché delle eventuali sanzioni, tramite il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», cosiddetto F24 Elide, con la risoluzione 37/E/20 le Entrate hanno istituito i codici tributo 8077 “contributo a fondo perduto, restituzione spontanea, capitale, articolo 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”; 8078, interessi; 8079, sanzione.

Si può fare l’esempio di un’associazione sportiva dilettantistica, senza alcun ricavo di natura commerciale, sia nel 2019 sia nel 2020, che ha presentato la richiesta del contributo a fondo perduto, indicando i soli proventi istituzionali di aprile 2019 e di aprile 2020. In base ai dati indicati, ha ottenuto un contributo di 7.500 euro, che è stato accreditato il 14 luglio 2020. Questo importo per l’agenzia delle Entrate non spetta, in quanto, come specificato nella circolare 22/E «al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires».

Considerato, perciò, che, in questo caso, il fatturato commerciale è pari a zero nel mese di aprile 2019 e di aprile 2020, l’associazione non può fruire del contributo.

Resta ferma, anche per questi contribuenti, la spettanza del contributo se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Bonus che spetta anche ai contribuenti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Ed è questo anche il caso esemplificato, con l’associazione sportiva che ha diritto al bonus fisso di 2mila euro, in quanto soggetto diverso dalle persone fisiche.

Considerato che ha ricevuto 7.500 euro il 14 luglio 2020, deve perciò restituire 5.500 euro.

Per evitare problemi, l’associazione intende restituire questo importo in data 4 agosto 2020, più sanzioni e interessi. In pratica, con il modello F24 Elide, dovrà versare:

- il bonus di 5.500 euro, con il codice 8077;

- gli interessi di 0,16 euro (codice 8078) calcolati nella misura dello 0,05% su base annua, sui 21 giorni passati dalla data di effettiva percezione del contributo, 14 luglio 2020, fino al 4 agosto 2020, data di restituzione del contributo;

- la sanzione di 550 euro, con il codice 8079, pari a un decimo della sanzione ordinaria minima del 100%.

In totale, dovrà versare 6.050,16 euro.

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