Controlli e liti

Sanzioni tributarie alla persona giuridica titolare del rapporto

Per la Ctp Bergamo 177/2022 è confermata l’esclusione a livello di concorso delle persone fisiche

di Davide Settembre

Le sanzioni amministrative tributarie devono essere comminate alla persona giuridica titolare del rapporto tributario, essendo escluso il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione. Lo hanno stabilito i giudici della Ctp di Bergamo con la sentenza n. 177/2022 (presidente Fischetti, relatore Stefanini), conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso in esame l’ufficio – in sede di verifica – aveva accertato che due società (A e B) erano dedite alla ricezione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Una volta conclusi i controlli, le due società avevano conferito l’usufrutto delle aziende a una terza società (C) che aveva in tal modo acquisito anche i crediti derivanti da operazioni inesistenti. L’ufficio, avendo rilevato che la società conferitaria C aveva indicato nella propria dichiarazione Iva il credito delle società conferenti portandolo in detrazione, aveva contestato a queste ultime il concorso nelle violazioni commesse dalla prima, comminando la sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs n. 472 /1997.

Le società conferenti avevano tuttavia impugnato il provvedimento sanzionatorio, ritenendo che, alla luce dell’articolo 7 del Dl 269/2003 (convertito nella legge 326/2003), le sanzioni dovevano essere comminate solo alla società contribuente e non anche alle ricorrenti.

I giudici bergamaschi hanno accolto i ricorsi. In particolare i giudici hanno richiamato l’orientamento di Cassazione secondo il quale, in tema di violazioni tributarie (articolo 7, Dl 269/2003), «le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico con l’ente». Sono invece sanzionabili (ex articolo 9, Dlgs 472/1997) «i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica» (ordinanze 9448/2020 e 14364/2022).

Pertanto, le sanzioni tributarie devono essere riferite esclusivamente alla persona giuridica contribuente, non potendosi configurare il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione, indipendentemente dalla loro relazione organica con la società titolare del rapporto tributario. In base al richiamato articolo 7, infatti, le norme di cui al Dlgs n. 472/1997 (tra cui l’articolo 9 sul concorso di persone) si applicano solo se compatibili.

Dunque, non si può operare alcuna distinzione tra concorrenti “interni” (non punibili) ed “esterni” (punibili) perché l’articolo 7 imputa la sanzione alla persona giuridica in base alla «titolarità del rapporto tributario», senza accennare alla qualità in cui abbia agito l’eventuale trasgressore concorrente.

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