Imposte

Impianti termici e scarichi a tetto, deroghe estese alle canne fumarie di pompe di calore a gas

La conversione del Dl Energia (17/2022) porta delle novità anche nell’ambito degli impianti termici

di Luca Rollino

La conversione del Dl Energia (17/2022) porta delle novità anche nell’ambito degli impianti termici. Per quanto riguarda gli impianti termici, l’articolo 9-bis del Dl 17/2022 modifica l’articolo 5 del Dpr 412/93, andando a estendere la deroghe all’obbligo di scarico a tetto dei prodotti della combustione per le caldaie autonome installate dopo il 31 agosto 2013, comprendendo anche le pompe di calore a gas.

La legge 90/2013 aveva infatti introdotto per l’obbligo per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 di essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio a quota definita a livello legislativo (nazionale o regionale). Vi erano alcune deroghe:

a) in caso di sostituzione di generatori di calore individuali installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) qualora lo scarico a tetto sia incompatibile con norme nazionali o territoriali di tutela dell’edificio oggetto dell’intervento;

c) qualora sussista l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto, attestata e asseverata da un progettista;

d) qualora, nell’ambito di una ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, privi di camini o canne fumarie con sbocco sopra il tetto dell’edificio, idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi a condensazione;

e) qualora siano installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

La novità introdotta è sicuramente utile ai fini dell’applicazione del superbonus nella sostituzione degli impianti autonomi inseriti in fabbricati con più unità immobiliari (condomini o edifici sino a quattro unità di proprietà della stessa persona fisica). Nella sostituzione delle caldaie autonome esistenti, le deroghe sono effettivamente spendibili per l’installazione di caldaie a condensazione o di sistemi ibridi con caldaia a condensazione, ma lasciano escluse le altre possibili tecnologie incentivate.

A tale carenza pone rimedio il Dl 17/2022, che prevede una deroga anche qualora siano installate pompe di calore a gas, tecnologia incentivata come trainante e trainata dall’articolo 119 Dl 34/2020, con requisiti fissati dall’Allegato F del Dm 6 agosto 2020.

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