Adempimenti

Scheda carburante fino al 31 dicembre

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

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ino al 31 dicembre 2018, fermo restando l’obbligo di pagamento utilizzando esclusivamente mezzi tracciabili, i soggetti passivi Iva possono continuare ad utilizzare scheda carburante o estratti conto rilasciati dagli operatori finanziari per documentare fiscalmente i rifornimenti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione: con l’articolo 11-bis, inserito in sede di conversione del Dl 87/208, è stato infatti prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante inizialmente fissato al 1° luglio 2018. L’articolo ripropone integralmente le disposizioni già contenute nel Dl 79/2018il quale viene contestualmente abrogato facendone comunque salvi atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici prodotti e sorti in sua vigenza.

In sostanza viene differita al 1° gennaio 2019, per i soli soggetti passivi Iva che si riforniscono di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, l’efficacia delle disposizioni della legge Bilancio 2018, che anticipavano al 1 ° luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Sino al 31 dicembre 2018, quindi, per documentare fiscalmente la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, potrà continuare ad essere utilizzata la scheda carburante oppure gli estratti conto rilasciati dagli operatori finanziari per acquisti effettuati mediante carte elettroniche da questi rilasciate. Più precisamente la scheda carburante, conforme al modello e nel rispetto delle regole contenute nel Dpr 444 del 1997, deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo, cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall’impresa costruttrice nonché gli estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante, compreso il numero di partita Iva. L’addetto alla distribuzione di carburante deve inoltre indicare nella scheda carburante all’atto di ogni rifornimento, e con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva, i suoi estremi identificativi oltre all’ubicazione dell’impianto stesso, anche a mezzo di apposito timbro. Prima dell’annotazione nel registro degli acquisti, l’intestatario del mezzo di trasporto deve infine annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre di riferimento. L’indicazione dei chilometri non è, invece, necessaria per gli esercenti arti e professioni.

Con il Dl 78/2011, è stato inoltre previsto l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche, e quindi carte di credito, bancomat o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. L’esonero dalla tenuta della scheda carburante dovrebbe essere valido anche in caso di utilizzo degli ulteriori mezzi di pagamento tracciabili individuati dal provvedimento 73203 del 4 aprile 2018 come idonei ai fini della detrazione dell’Iva. Proprio in ragione dell’obbligo di pagamento del carburante con strumenti tracciabili, in vigore dallo scorso 1 ° luglio, la circolare 17/2018 di Assonime ha evidenziato come l’utilizzo della scheda carburante ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale vada considerato come superfluo.

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