Imposte

Schede per 2, 5 e 8 per mille anche dai sostituti d’imposta

Chi presta assistenza fiscale potrà inviare online le scelte direttamente alle Entrate. Nelle specifiche tecniche del 730 debutta la modifica del Dl Semplificazioni

di Michela Magnani

Da quest’anno anche i sostituti che prestano assistenza possono trasmettere direttamente e telematicamente i modelli 730-1. Il provvedimento delle Entrate di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione del modello 730/2023 recepisce, anche per i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale, la trasmissione telematica diretta all’Agenzia della schede con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (modello 730-1). L’innovazione consegue dall’articolo 2 del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni) che, inserendo il nuovo comma 2-bis nell’articolo 37 del Dlgs 241 /1997 e abrogando, dalle dichiarazioni relative al 2022 (modello 730/2023), l’articolo 17 del Dm 164 del 1999 ha equiparato i datori di lavoro che prestano l’assistenza fiscale agli altri operatori incaricati della trasmissione dei modelli vale a dire ai professionisti e ai Caf.

Fino allo scorso anno infatti, i sostituti d’imposta che effettuavano assistenza fiscale, effettuavano i necessari controlli, trasmettevano telematicamente il modello 730, ma dovevano consegnare le buste con le schede delle scelte espresse dai contribuenti a un ufficio postale o a un intermediario abilitato. Si ricorda che la busta doveva essere quella approvata con il provvedimento o anche un’altra busta di corrispondenza, ma la stessa doveva essere comunque debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.

Con la modifica normativa sopra riportata invece anche i sostituti d’imposta trasmettono direttamente in via telematica all’agenzia delle Entrate non solo le dichiarazioni elaborate ed i prospetti di liquidazione, ma anche le schede con le scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille superando così l’anacronismo secondo il quale l’obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea delle schede danneggiava solo i sostituti d’imposta e non gli altri intermediari. Inoltre, il vecchio regime, finiva per nuocere anche i dipendenti che erano così costretti a consegnare materialmente le schede al sostituto d’imposta prestatore di assistenza fiscale anche qualora lavorassero in smart working.

Preme comunque segnalare che il recepimento della nuova norma non è stato ancora completato. Infatti sia il punto 7 del provvedimento appena pubblicato sia lo stesso allegato B ricordano che le eventuali integrazioni dipendenti dal provvedimento di cui all’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del Dlgs 241/1997 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia e in mancanza di tali indicazioni i dati contenuti nel modello 730-1 non potranno né essere acquisiti né essere trasmessi.

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