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Schermature solari con aliquota Iva al 10%

Se rientrano nei lavori di recupero edilizio, frangisole e tende oscuranti beneficiano dell’imposta ridotta

di Giampaolo Giuliani

I frangisole o le tende oscuranti a rullo per esterni, che rientrano nella macrocategoria delle schermature solari, possono fruire dell’aliquota Iva ridotta del 10% quando sono utilizzati negli interventi di recupero edilizio. Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre scorso, rispondendo a un interpello promosso da un’associazione di categoria.

Si tratta di una presa di posizione importante, poiché fino a oggi – ai fini della disciplina Iva – non c’era la certezza che tali prodotti tecnici, applicabili in modo solidale con l’involucro edilizio, potessero differenziarsi dalle tende a protezione di superfici vetrate che, invece, vanno classificate tra gli elementi di arredo.

L’Agenzia ha fatto propria la tesi dell’associazione interpellante, secondo cui l’evoluzione tecnologica dei materiali e le nuove modalità costruttive degli edifici, hanno comportato una maggiore assimilazione tra i sistemi di schermatura solare e quelli oscuranti tradizionali. L’immediata conseguenza di questo riconoscimento è, appunto, l’accesso all’aliquota del 10% negli interventi di recupero.

Calcoli incrociati

Le Entrate affermano, inoltre, che le schermature solari, quando presentano le medesime caratteristiche dei sistemi oscuranti, delle tapparelle, degli scuri e delle veneziane (tutti beni richiamati nella circolare 15/E/2018), sono caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, «ad eccezione delle ipotesi in cui detti beni siano integrati negli infissi». In quest’ultimo caso, i sistemi oscuranti concorrono alla determinazione del valore dell’infisso e ne seguono la sorte ai fini Iva.

A riguardo, va ricordato che, se gli infissi sono impiegati in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota del 10% solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione al netto del valore degli infissi, e alla imprescindibile condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Gli infissi rientrano, infatti, tra i cosiddetti beni di valore significativo, che sono puntualmente richiamati dal Dm 29 dicembre 1999.

Ipotizziamo un intervento di sostituzione. Se, ad esempio, il nuovo infisso costa 800 euro e la sua installazione ne costa 1.000, l’aliquota del 10% si applica su 400 euro, così calcolati: 1.000–800 = 200, a cui si aggiunge la stessa cifra di 200 applicata sul valore dell’infisso.

Maggiore convenienza

Dunque, il bene significativo resta soggetto interamente all’aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione (che nel nostro esempio sarebbe pari a 500 euro).

Pertanto, avere la possibilità – come indicato nella risposta delle Entrate – di scorporare dall’infisso il valore della schermatura solare (quando questa non è integrata nell’infisso) consente di abbassare il valore dell’infisso stesso e di fruire maggiormente dell’aliquota ridotta.

Nella consulenza giuridica del 2 ottobre, peraltro, si parla soltanto di interventi di recupero, ma è chiaro che questi prodotti – essendo stata riconosciuta una loro autonomia funzionale – possono essere considerati a tutti gli effetti dei beni diversi dalle materie prime e semilavorate. Quindi, al pari degli altri “beni finiti”, possono fruire dell’aliquota del 4 o del 10%, quando sono utilizzati anche nelle costruzioni di edifici agevolati, così come previsto alla voce 24 della Tabella A, parte II, e alla voce 127-sexies della Tabella A, parte III, entrambe allegate al Dpr 633/1972.

I RECENTI CHIARIMENTI

1. Schermature solari

Nei lavori di recupero
Secondo la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre, le schermature solari che hanno i requisiti tecnici adeguati possono considerarsi beni diversi dalle materie prime e semilavorate. Alla loro installazione si può applicare l’aliquota Iva del 10%, nei lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica (voci 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, Dpr 633/72).

2. Colonnine di ricarica

I nsieme al fotovoltaico

Con la risposta all’interpello n. 218 del 14 luglio, l’Agenzia ha affrontato il tema dell’aliquota Iva connessa all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici privati. Se la colonnina viene installata contestualmente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, da parte o per conto di chi realizza l’impianto, può essere applicata l’aliquota del 10% (voce 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72.

3. Lavori di demolizione e aumenti volumetrici

Ristrutturazioni edilizie

Con la risposta all’interpello n. 446 del 6 ottobre è stato affrontato il tema delle demolizioni propedeutiche ai lavori di ristrutturazione edilizia, per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari. Le Entrate hanno quindi riconosciuto l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, purchè gli eventuali incrementi di volumetria siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione.

4. Impianti a energia solare

Macrocategoria

Con il principio di diritto n. 15 del 14 settembre, l’Agenzia afferma che alla realizzazione di un impianto che sfrutta la luce solare per la produzione di energia termica o elettrica è applicabile l’aliquota del 10% (voce 127-quinquies della Tabella A, parte III, del Dpr 633/72), perché ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica”.