Contabilità

Scissione negativa con più vie di utilizzo

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni


Con la scissione «negativa» viene assegnato alla beneficiaria un patrimonio con valore netto contabile negativo, in quanto le attività che lo compongono risultano iscritte in bilancio a valori contabili inferiori rispetto a quelli delle relative passività.

In un primo caso (scissione negativa «contabile») il patrimonio assegnato è negativo solo a valori contabili, mentre risulta positivo qualora i beni che lo compongono siano valutati a valori correnti (oppure emerge un avviamento aziendale).

In un secondo caso (scissione negativa «reale») la negatività del patrimonio permane anche considerando le attività a valori correnti e/o anche valorizzando l'avviamento.

Per lungo tempo ritenuta inammissibile da buona parte della dottrina, la scissione negativa è stata di recente «sdoganata» dalla prassi notarile e, in particolare, dal Consiglio Notarile di Roma.

Con la prima massima del luglio 2016 il Consiglio Notarile di Roma ha ritenuto ammissibile la scissione negativa contabile precisando che è consentito assegnare un netto contabile negativo, ma positivo a valori correnti e, in tal caso, è consentito rivalutare i beni assegnati sulla base dei valori correnti purché sia redatta una perizia di valutazione ai sensi dell'articolo 2343 del Codice civile ovvero dell'articolo 2465 del Codice civile.

Se non si effettua detta rivalutazione, la beneficiaria deve avere un patrimonio positivo tale da assorbire il netto negativo assegnatole senza che si verifichi la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (articolo 2447 del Codice civile), oppure questa si deve trovare in liquidazione (senza aver iniziato la distribuzione dell'attivo), in modo che possa avere anche un patrimonio negativo.

Con la seconda massima sulla scissione negativa del luglio 2016 il Consiglio notarile di Roma ha ritenuto ammissibile anche l'assegnazione per scissione di un netto patrimoniale avente valore negativo sia contabilmente che a valori correnti, purché si tratti di un particolare caso di scissione ove non ricorra la necessità di determinare un rapporto di cambio (per esempio, scissione all'interno di un gruppo societario). Anche in questo caso è ulteriormente richiesto, sotto il profilo patrimoniale, che la beneficiaria sia in liquidazione oppure che abbia un patrimonio tale da assorbire la negatività di quello ricevuto per scissione.

Ritenuta legittima dalla prassi notarile, la scissione negativa si presta a innumerevoli utilizzi nella pratica professionale.

In primo luogo consente di incrementare la capitalizzazione delle società coinvolte in quanto può determinare un doppio beneficio di bilancio: sia per la beneficiaria, la quale può rivalutare i beni ricevuti (contabilmente sottostimati in capo alla scissa); sia per la scissa, che incrementa il proprio patrimonio netto in misura pari al valore contabile negativo di quello trasferito.

In tal senso può essere utile anche per evitare la liquidazione in quanto la società con il capitale eroso dalle perdite potrebbe deliberare una scissione che rientri tra «gli opportuni provvedimenti» ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del Codice civile. Ciò consentirebbe la copertura delle perdite in capo alla scissa e nello stesso tempo la costituzione della beneficiaria con un capitale superiore al limite legale (mediante la rivalutazione dei beni).

La scissione negativa può essere realizzata anche per finalità di risanamento in quanto suscettibile di realizzare riorganizzazioni societarie che possono favorire i piani di risanamento delle imprese, nonché le liquidazioni di patrimoni societari.

Più problematico è invece l'utilizzo della scissione negativa nell'ambito delle procedure concorsuali (per esempio, concordato preventivo) a causa di una quasi totale assenza di coordinamento fra la disciplina concorsuale e quella civilistica, soprattutto per quanto concerne i profili procedimentali dell'operazione.

Per approfondire leggi l’articolo «Scissione negativa: ammissibilità, finalità e problematiche fiscali» di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni in Norme&Tributi Mese dicembre 2018

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