Scissione negativa vincolata al valore del patrimonio effettivo
È ammessa la scissione a favore di una società beneficiaria di un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi con valore contabile negativo, purché il relativo valore economico risulti positivo e l’assegnazione sia effettuata a favore di una beneficiaria preesistente. È questa la conclusione del documento di ricerca pubblicato ieri dalla Consiglio nazionale e Fondazione nazionale dei commercialisti ( «La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili» ), che ripercorre l’orientamento di prassi e dottrina in merito alla legittimità della scissione negativa.
La Fondazione, condividendo la posizione della prassi e della dottrina sul riconoscimento della validità di un’operazione di scissione con valore contabile negativo ma con valore economico positivo, ha invece espresso alcune perplessità in ordine alla possibilità di porre in essere – sia sotto il profilo giuridico che sotto quello contabile ed economico – una scissione negativa avente un valore reale nullo o negativo. Infatti, elemento qualitativo per l’ammissibilità dell’operazione sta nella possibilità – ove risulti necessario – di determinare il rapporto di cambio della scissione.
Nell’ipotesi di scissione negativa in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato risulti negativo, non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio, trattandosi per l’appunto di un valore negativo. Inoltre, anche laddove non fosse necessario determinare il rapporto di cambio, tale operazione si configurerebbe priva di utilità per le società beneficiarie, producendo altresì un’alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti. La tesi dell’inammissibilità della scissione di un patrimonio “reale” negativo risulta peraltro aderente alla posizione della giurisprudenza che ne ha dichiarato l’illegittimità.
Con riguardo alla natura della società beneficiaria, vale a dire se l’assegnazione debba esser effettuata a favore di una società preesistente ovvero se possa essere anche neocostituita, appare pacifica – in base alla prassi e dottrina in materia – la possibilità di realizzare una scissione negativa a favore di una beneficiaria preesistente, ferma restando la necessità che sussista un valore economico positivo del patrimonio scisso e che venga redatta la relazione di stima ex articolo 2343 del Codice civile. Inoltre la beneficiaria dovrebbe disporre di riserve in grado di assorbire il netto negativo ricevuto.
Meno pacifica appare la possibilità di effettuare analoga operazione in favore di una beneficiaria di nuova costituzione, che viene ad esistenza per effetto della scissione stessa. Tuttavia, in base ad un orientamento minoritario emerso in dottrina, tale operazione sembrerebbe comunque ammessa. L’operazione, peraltro, prevede necessariamente la redazione di una relazione di stima ai sensi dell’articolo 2343 del Codice civile al fine di valutare – al valore corrente – il compendio patrimoniale oggetto di scissione. Da tale attestazione deve infatti risultare l’esistenza di un valore reale a copertura del netto patrimoniale negativo assegnato alla beneficiaria. Evidentemente, in tale ultimo caso, sarà necessario rivalutare le poste contabili parte del patrimonio scisso per adeguarle al valore corrente, al fine di evitare che la società beneficiaria sia costituita con un patrimonio netto negativo.
Cndcec-Fnc, documento su scissione negativa