Imposte

Scissione parziale proporzionale, il consolidato prosegue senza interpello

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di Alessandro Germani

Una scissione parziale proporzionale finalizzata a costituire una subholding del ramo agricolo non è elusiva e la continuazione del consolidato in essere non necessita di preventiva presentazione dell’istanza di interpello probatorio. È questa la conclusione a cui perviene la risposta 53/2019 ( clicca qui per consultarla ) relativa a un’istanza multipla.

Il primo quesito ha riguardato appunto la non abusività dell’operazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. In particolare l’operazione in questione:
•risponde a ragioni riorganizzative e gestionali
•non è preordinata a successivi atti realizzativi né in capo alla scissa, né alla beneficiaria né tantomeno in capo ai soci della scissa.

L’Agenzia ha valorizzato tali aspetti dando parere positivo e ricordando che i plusvalori trasferiti restano provvisoriamente latenti fino a che non fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa.

Il secondo quesito ha invece riguardato, sempre in relazione allo stesso caso, il regime del consolidato fiscale nazionale e la sua continuazione a seguito delle operazioni straordinarie di scissione. In particolare, l’articolo 11 comma 4 del Dm 1° marzo 2018, con norma immutata rispetto al previgente Dm del 2004, stabilisce che la scissione di consolidate che non fa mutare la compagine sociale e che integra i requisiti del controllo ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del Tuir non è interruttiva del regime del consolidato. Inoltre le beneficiarie neocostituite parteciperanno al consolidato medesimo per il periodo residuale della scissa, senza dover effettuare alcuna opzione di ingresso.

Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del Dm del 2018, non è interruttiva neppure la scissione parziale della consolidante fermi restando i requisiti dell’articolo 117 del Tuir. Tali operazioni consentono, pertanto, la continuazione del consolidato senza la necessità della preventiva presentazione dell’interpello probatorio ai sensi dell’articolo 124 del Tuir e 13 comma 2 del Dm citato.

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