Controlli e liti

Scissione parziale, responsabilità solidale illimitata sui debiti fiscali

Per la sentenza n. 33436 di Cassazione non ci sono limitazione anche se sono debiti relativi agli anni d’imposta antecedenti l’operazione

di Laura Ambrosi

Nella scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni di imposta antecedenti l’operazione non è soggetta alle limitazioni previste per le obbligazioni civili. Ne consegue che i soggetti beneficiari sono solidalmente e illimitatamente responsabili, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione e nonostante il debito non risulti dal progetto di scissione.

A confermare questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 33436 depositata l'11 novembre.

Per i debiti tributari è prevista la responsabilità solidale illimitata a carico delle società beneficiarie di scissione parziale (articolo 173, Tuir). La disciplina civilistica, invece, prevede, per i debiti imputabili alla scissa, la responsabilità solidale della beneficiaria solo nei limiti del valore del patrimonio netto ad essa assegnato. Su tale disparità e sul conseguente trattamento favorevole riservato all’erario dalla norma fiscale è intervenuta anche la Corte Costituzionale (sentenza 90 del 2018) che ha escluso qualsivoglia illegittimità.

Nella vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione, in estrema sintesi, una srl, beneficiaria di una scissione parziale impugnava una cartella per tributi erariali, scaturente da iscrizione a ruolo per avvisi di accertamento notificati alla scissa relativi ad anni antecedenti l’operazione. Lamentava, tra l’altro, l’assenza di notifica dell’atto presupposto e l’entità della pretesa superiore alla parte di patrimonio netto assegnato nella scissione.

La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella per la parte eccedente. In sede di appello veniva confermata la legittimità della notificazione della cartella alla coobbligata, nonostante fosse iscritta a ruolo la società scissa. Veniva però rilevato che il debito in questione non risultava dal progetto di scissione con la conseguenza che la responsabilità solidale dovesse essere circoscritta al debito non soddisfatto della scissa. Pur non fruendo di un beneficium excussionis, la scissa risponde tuttavia entro i limiti del patrimonio netto assegnato, e non già dell’importo del debito eccedente. Avverso questa pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’agente della riscossione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la società debba rispondere dell’intero importo senza alcun limite. Ha escluso, inoltre, la necessità della formazione di atti prodromici nei confronti del coobbligato: il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti.

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