La domanda

In caso di scissione societaria avvenuta "dopo" la nascita di un debito tributario, la società beneficiaria della scissione risponde sempre e comunque illimitatamente per il prefato debito ex articolo 173, comma 13, Dpr n. 917/1986? Ciò anche alla luce del dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 90/2018) in base al quale ai fini della specifica solidarietà tributaria illimitata della società beneficiaria, la richiamata norma deve essere applicata nel senso che è responsabile la società beneficiare se preesistente alla nascita del debito? Qualora si dovesse ravvisare comunque la solidarietà tributaria illimitata della beneficiaria, è possibile intravedere un fumus di illegittimità costituzionale dell’articolo 173, comma 13, Dpr 917/1986 per quanto non ancora sottoposto al vaglio della consulta?
E. R. - Roma

La risposta ai primi due quesiti è affermativa. Anche di recente, infatt, la Corte di Cassazione con la sentenza 10239/2020, dopo aver escluso che solo a seguito di scissione totale si possa configurare in capo alla società beneficiaria la responsabilità solidale per i debiti tributari della società scissa antecedenti l'operazione posta in essere, ha ribadito che «in materia fiscale, la disciplina normativa estende la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria per l’evidente necessità di garantire...

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