Scissioni societarie, meno spazio per l’abuso del diritto
L’agenzia delle Entrate è intervenuta con tre risoluzioni (97/E del 25 luglio, 98/E del 26 luglio, 99/E del 27 luglio) sul delicato tema dell’abuso del diritto. In questi tre documenti vengono stabiliti principi di fondo molto importanti, commentati della circolare Assonime 20 del 3 agosto 2017, che si è soffermata anche su alcuni profili critici. Vediamo di riepilogare in modo organico la vicenda, focalizzando l’attenzione su quelli che possono diventare canoni operativi per le operazioni da porre in essere nel futuro.
Scissione e successiva cessione della società
La situazione tipica in cui l’operazione di scissione viene concatenata con altri negozi giuridici è quella in cui è seguita da una cessione totale o parziale delle partecipazioni nella società scissa o nella beneficiaria. Per riferirci a situazioni concrete, è il caso in cui viene operato uno spin off immobiliare a favore di una beneficiaria, seguito dalla cessione della società scissa in cui rimane l’azienda; in passato, numerosi interpelli hanno però riguardato anche il caso opposto, in cui ad essere ceduta dopo la scissione era la società immobiliare.
L’orientamento dell’agenzia delle entrate è sempre stato restrittivo: la creazione di una società “contenitore”, indipendentemente dal fatto che essa contenesse immobili, singoli beni o aziende, seguita dalla successiva cessione della maggioranza delle quote, era da considerarsi elusiva. Sono emblematiche in questo senso le risoluzioni 97/E e 256/E del 2009.
Queste interpretazioni per la verità non sono mai sembrate convincenti; esse non hanno mai considerato, infatti, il fatto che la cessione di partecipazioni in luogo della cessione dei beni può determinare un risparmio di imposta sul cedente, ma è sempre accompagnata dal mancato riconoscimento del costo fiscale riconosciuto dei beni in capo all’acquirente. E’ quindi innegabile che il risparmio di imposta è solo temporaneo e comunque previsto dalle norme del sistema. Se poi la società ceduta contiene un’azienda, la sequenza di scissione e cessione di quote poteva sempre essere sostituita da conferimento di azienda e cessione della conferitaria, beneficiando delle norme che stabiliscono espressamente che questa concatenazione non è contestabile in termini di abuso del diritto.
La nuova interpretazione delle Entrate
Con la risoluzione 97/E del 25 luglio, in risposta ad un interpello, l’agenzia delle entrate parte proprio da queste due considerazioni, ovvero la legittimità del risparmio di imposta e la presenza di un percorso alternativo sicuramente non abusivo.
Così, le entrate giungono correttamente a qualificare come non aggredibile per abuso del diritto un’operazione di spin off immobiliare realizzato mediante scissione proporzionale con attribuzione degli immobili ad una nuova beneficiario, seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa in cui rimane il compendio aziendale.
Questa conclusione, però, risolve solo il primo dei due casi in cui viene ceduta una società contenitore, e cioè quello in cui il contenuto è rappresentato da un’azienda. È però difficile pensare a conclusioni diverse quando, anziché l’azienda, a essere veicolati in modo indiretto, ossia attraverso la cessione di partecipazioni, siano immobili o singoli beni. Questo, proprio in virtù della considerazione che anche per essi esistono nell’ordinamento entrambe le modalità di circolazione.