Imposte

Sconti commerciali deducibili quando è raggiunta la soglia

Costi riconducibili agli accantonamenti deducibili quando andati a buon fine

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di Franco Roscini Vitali

L’incentivo commerciale corrisposto da una società agli utenti che acquistano beni/servizi da alcuni fornitori pubblicizzati sul proprio portale, è deducibile nell’esercizio in cui si verificano le condizioni contrattualmente previste. È questa, in sintesi, la risposta n. 424 delle Entrate, Direzione centrale piccole e medie imprese, a un quesito di una società.

Una società offre agli utenti registrati sul proprio sito la possibilità di effettuare acquisti presso fornitori convenzionati, riconoscendo loro uno sconto quando gli acquisti sono andati a buon fine.

I ricavi della società sono riferibili e proporzionali, in base a specifici accordi contrattuali con i fornitori, agli acquisti che l’utente effettua sul sito del venditore tramite l’utilizzo del portale: la loro contabilizzazione avviene all’atto della maturazione che si verifica quando la società riceve conferma della sussistenza dei relativi requisiti contrattualmente previsti.

Dal punto di vista contabile, i ricavi sono rilevati nella voce A.1 del conto economico, mentre quanto corrisposto all’utente (lo «sconto indiretto») è rilevato, tra i costi della produzione, nella voce B.7 «costi per servizi». Nel quesito la società precisa due aspetti, condivisibili.

Innanzi tutto, lo sconto indiretto riconosciuto agli utenti non riduce la voce A.1 relativa ai ricavi, perché trattasi di “sconti” sulle vendite originariamente effettuate dai fornitori e non dalla società: si tratta di oneri di natura commerciale (e non finanziaria). In questo modo tali costi, rilevati per competenza, sono correlati ai ricavi secondo quanto previsto dal principio contabile Oic 11 (e, da sempre, dalla ragioneria).

Altra precisazione condivisibile, riportata nel quesito, riguarda la natura dell’attività della società, non riconducibile al procacciamento d’affari.

Fin qui il tutto sembrerebbe lineare e non parrebbe necessaria una conferma da parte dell’Agenzia: tuttavia, l’errore “fiscale” può essere dietro l’angolo.

L’Agenzia, dopo aver rammentato l’applicazione della derivazione rafforzata, richiamando gli articoli 13-bis del decreto legge 244/16 e 83 del Tuir, la risoluzione 77/E/17 e la circolare 7/E/11 non contesta l’impostazione contabile prospettata dalla società, ma richiama il decreto 3 agosto 2017 di coordinamento tra regole contabili e determinazione della base imponibile Ires e Irap.

Il richiamo riguarda l’articolo 107 del Tuir, relativo agli accantonamenti, che si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, che presentano i requisiti indicati nell’Oic 31 (Fondi per rischi e oneri), anche se si tratta di componenti negativi di reddito classificati in base alla natura delle spese che generano le citate passività e non a titolo di accantonamenti.

Infatti, i principi contabili Oic 31 e Oic 12 precisano che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Quando non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento e una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti sono iscritti alle voci B12 e B13.

A parere dell’Agenzia i costi oggetto del quesito, in base alle previsioni contrattuali, sono fiscalmente riconducibili agli accantonamenti di cui all’articolo 107, comma 4, deducibili al momento del raggiungimento della soglia prevista dagli accordi con gli utenti: fintanto che la soglia non è raggiunta i costi non sono deducibili in quanto vincolati al raggiungimento della stessa. Il tutto ai fini Ires e Irap, anche se correttamente i costi sono stati iscritti tra i servizi.

La risposta insegna che è sempre il contenuto del contratto che rileva, non solo ai fini contabili, ma anche per i conseguenti aspetti fiscali.

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