Sconti fiscali per «parti separate»
Riconosciuta la rilevanza fiscale del
Per anni è stato dubbio il trattamento ai fini delle
Al riguardo è stato quindi più volte auspicato un intervento volto a chiarire l’approccio fiscale da seguire nel caso di adozione, a livello contabile, dello split accounting, con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici ed eolici.
Il nodo interpretativo
La questione interpretativa nasceva dal fatto che l’articolo 102 del Tuir fa riferimento ai «beni materiali strumentali» e, in tal senso, si era argomentato che il component approach non potesse trovare riconoscimento fiscale essendo necessario fare riferimento al bene unitario per l’applicazione dei coefficienti tabellari del decreto ministeriale 3 dicembre 1988.
A diverse conclusioni giungeva chi riteneva – con riguardo ai soggetti Ias adopter - che il component approach attiene a un profilo di qualificazione dell’operazione, non sterilizzato dall’articolo 2, comma 2, del Dm 48/2009 che attiene solo ai profili di quantificazione delle quote di ammortamento.
In altre parole, i sostenitori di questa tesi ritenevano che, se da un lato è vero che le disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi si applicano anche ai soggetti Ias adopter, dall’altro lato è ragionevole sostenere che il component approach è una “qualificazione” dell’operazione e, quindi, debba rilevare fiscalmente in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi. Principio che, peraltro, oggi trova applicazione anche per i soggetti Oic adopter, diversi dalle micro imprese.
La circolare delle Entrate
La questione ha trovato soluzione nell’ambito della circolare dell’agenzia delle Entrate n. 4 del 2017 in materia di
Tale interpretazione ha avuto il pregio di individuare le corrette aliquote di ammortamento in funzione delle diverse parti – mobili o immobili – che compongono l’impianto e implicitamente ha riconosciuto la rilevanza del cosiddetto component approach anche ai fini fiscali.
Si è superato, in tal modo, quanto affermato nella circolare n. 36/E del 2013 laddove era stata impedita, di fatto, l’applicazione di coefficienti individuati in maniera specifica per i singoli beni, ancorché separatamente identificati ed ammortizzati da un punto di vista contabile, precludendo, in sostanza il riconoscimento fiscale del component approach agli impianti fotovolatici oggetto della circolare.
La risposta dell’Economia
Orientamento, peraltro, successivamente confermato anche dalla risposta fornita dal ministero dell’Economia e delle Finanze a una interrogazione parlamentare del 20 settembre 2016 nella quale, sempre con riferimento agli impianti fotovoltaici, era stata affermata la divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti del cespite principale, qualora queste abbiano vita utile di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica) e la normativa fiscale che prevede, invece, un’unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica).
Tesi prevalentemente motivata da ragioni di gettito erariale e che ora risulta definitamente superata ad opera della circolare n. 4 del 2017, coerentemente a quanto già in precedenza sostenuto dalla norma di comportamento n. 197 del luglio 2016 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/2017