Imposte

Sconti Tari alle imprese, scelta del gestore privato con effetto solo dal 2022

La comunicazione andrà effettuata entro il 31 maggio ma per l’anno in corso la riduzione della quota variabile resta ancorata ai regolamenti comunali

di Luigi Lovecchio

La scadenza del 31 maggio prossimo, entro la quale le imprese devono comunicare se intendono avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico ai fini dell’avvio al recupero dei rifiuti, vale per l’anno 2022. A regime, inoltre, la scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno precedente. Quindi ancora per l’anno in corso, ai fini della riduzione della quota variabile della Tari, continua ad applicarsi la disciplina prevista nell’articolo 1, comma 649, legge 147/2013. È quanto stabilito nel maxiemendamento al decreto Sostegni approvato al Senato (ora il testo è all’esame della Camera).

Per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 116/2020, gli operatori economici che intendono rivolgersi al mercato per avviare i propri rifiuti al recupero devono impegnarsi a non avvalersi del servizio pubblico per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale impegno, in virtù di quanto previsto nell’articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021, deve essere comunicato al comune o al gestore entro il 31 maggio di ciascun anno. Trattandosi dell’anno di prima applicazione della modifica, la circolare del 12 aprile scorso del ministero della Transizione ecologica (Mite) ha chiarito che la scadenza vale già dal 2021. Al recupero dei rifiuti è peraltro collegata la riduzione della quota variabile della Tari che è proporzionale alle quantità recuperate rispetto al totale dei rifiuti prodotti.

Per effetto della modifica approvata dal Senato, per l’anno 2021 continua a valere la normativa della Tari, mentre le comunicazioni trasmesse entro la fine del mese produrranno effetti solo a decorrere dall’anno prossimo. Peraltro, a regime, la scadenza diventerà il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento. Ne deriva che per avere gli sconti Tari per il 2021 non occorre impegnarsi per 5 anni con un gestore privato ma sarà sufficiente rispettare le norme del regolamento comunale.

Al riguardo si pongono numerosi interrogativi. Se per l’anno in corso la riduzione della tassa è ancora disciplinata dall’articolo 1, comma 649, legge 147/2013, vi è da chiedersi se i comuni potranno negare le agevolazioni ai soggetti che recuperano e non riciclano. Questo perché la norma in esame in effetti collega lo sconto al riciclo che è un minus rispetto al recupero. Sul punto, la circolare del Mite ha affermato che la riduzione della quota variabile compete sia per il recupero che per il riciclo. Ciò, però, nel presupposto della immediata applicabilità delle innovazioni recate nel Dlgs 116/2020. Ma se ora invece se ne dispone il differimento al 2022, non è chiaro a quali condizioni spettano gli sconti per la Tari 2021.

A stretto rigore, inoltre, la scadenza di fine mese dovrebbe essere perentoria. Ne deriva che se l’operatore trasmette in ritardo la comunicazione o se ne dimentica, lo stesso non potrà fruire della riduzione Tari 2022, anche se in concreto egli ha avviato al recupero tutti o parte dei suoi rifiuti. Sempre alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l’impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. In questo caso, peraltro, non sembrano ammessi ripensamenti, diversamente da quanto accade nel caso opposto (impresa che ha scelto il privato e vuole tornare al pubblico).

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