Contabilità

Sconto in fattura, l’Oic nasconde l’importo dell’investimento

Chi fa l’intervento perde ogni riferimento contabile con il suo valore originario

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Sconto in fattura e cessione del credito sono due modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione con peculiarità differenti, anche di tipo contabile.

Dal punto di vista operativo era stato chiarito che nel caso di sconto in fattura il credito di imposta deve essere pari allo sconto applicato con una equivalenza obbligata tra sconto applicato e credito acquisito (punto 3.3 del provvedimento Entrate 283847/20, e circolare 24/E/20, al paragrafo 7). Diversamente, nel caso della cessione del credito quest’ultima potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale anche ad un prezzo più basso rispetto al valore nominale della detrazione medesima.

Dall’agosto scorso, con la pubblicazione definitiva del documento Oic “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” è stata sdoganata una ulteriore difformità tra sconto in fattura e cessione del credito, da riferirsi al diverso trattamento contabile dell’una rispetto all’altra operazione. Si tratta della contabilizzazione della detrazione fiscale per l’entità committente i lavori, inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia dell’agevolazione.

Il paragrafo 6 del documento Oic chiarisce infatti che quando la società committente opta per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto. È questa una novità rispetto alla bozza di documento che era stato posto in consultazione, da cui conseguono alcune considerazioni.

La prima e più evidente è che l’entità che effettua l’intervento usufruendo dello sconto in fattura perde ogni riferimento contabile con il valore originario dell’intervento (il costo è iscritto al netto dello sconto applicato) e ciò diversamente da quanto accade con l’utilizzo diretto della detrazione o con il ricorso alla cessione del credito.

Quando l’entità utilizza direttamente o decide di cedere il beneficio fiscale, quest’ultimo assume la veste di credito tributario che viene contabilizzato alla stregua di un contributo in conto impianti (secondo il documento Oic).

Il paragrafo 88 del principio contabile Oic 16 chiarisce che i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali devono essere rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Il principio prosegue proponendo i seguenti due metodi:

- metodo indiretto tramite il quale il credito tributario viene portato indirettamente a riduzione del costo dell’intervento in quanto imputato al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e successivamente rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;

- metodo diretto con il quale il credito tributario è portato a riduzione diretta del costo dell’intervento.

È evidente che in questi casi rimane memoria contabile dell’intervento realizzato. Questo non accade quando l’impresa committente opta per lo sconto in fattura, in quanto la rilevazione dell’investimento è al netto dello sconto ottenuto.

La seconda osservazione attiene alla fiscalità dell’una rispetto all’altra opzione. Poiché si ritiene che la detrazione non dovrebbe mai influire sulla determinazione del reddito d’impresa (vista la sua irrilevanza ai fini delle imposte dirette e dell’Irap), e che la sostanza dell’operazione (investimento) è la medesima sia che la società decida di utilizzare direttamente la detrazione, cederla o ancora optare per l’applicazione dello sconto in fattura, allora la neutralità fiscale dell’una piuttosto che dell’altra opzione non dovrebbe essere in discussione.

Appare però evidente che la gestione dell’opzione sconto in fattura, contabilizzata così come esposta dal documento Oic, renderebbe oltremodo complicato il relativo recupero nel modello dichiarativo. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte di agenzia Entrate.

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