L'esperto rispondeAdempimenti

Sconto in fattura, le fatture emesse prima del provvedimento delle Entrate non vanno stornate

Sconto

di Silvio Rivetti

La domanda

Il provvedimento 283847/2020 delle Entrate dell’8 agosto 2020, al punto 3.1, dispone che l'importo dello sconto in fattura, concordato tra le parti, vada espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto - legge 34 del 2020. Come deve comportarsi il fornitore che, precedentemente la pubblicazione del provvedimento, abbia già emesso fattura per interventi rientranti fra quelli potenzialmente oggetto di sconto (no 110%) – non indicando in fattura l'applicazione delle previsioni dell'articolo 121 - e per i quali il cliente abbia già pagato in parte la stessa fattura, volendo far rientrare la parte rimanente nell'ambito dello sconto in fattura? Deve emettere nota di credito a storno parziale o integrale della fattura già emessa ,e riemettere la fattura in ossequio al dettato del provvedimento attuativo per non incorrere in contestazioni da parte dell'agenzia delle Entrate?
A. M. -Torino

Il provvedimento direttoriale, che è norma secondaria venuta alla luce successivamente all’entrata in vigore della norma di legge disciplinante lo sconto in fattura, non può né derogarla né modificarla.
È bene ricordare infatti che l’articolo 121 del Dl 34/2020 (convertito nella legge 77/2020) è entrato in vigore il 19 luglio 2020 e consente lo sconto in fattura per la quote detraibili delle spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2020. Il provvedimento in esame, che è norma di mera attuazione (e il cui punto 3.1 chiede d’indicare la concessione dello sconto espressamente in fattura) è stato emanato l’8 agosto del 2020.
Ne deriva che sarà sempre possibile la concessione dello sconto in fattura per gli interventi edilizi posti in essere e fatturati nel 2020, prima dell’emanazione del provvedimento, senza bisogno di dover stornare le fatture già emesse perché non recanti l’indicazione poi richiesta dalla norma secondaria. Al di là del fatto che, nel caso concreto, lo storno della fattura non sarebbe giustificabile a norma dell’articolo 26 del decreto Iva, Dpr 633/1972, è da sottolineare che l’adempimento richiesto ex post da mere norme di attuazione non può impedire ai contribuenti di esercitare diritti che sono loro riconosciuti dalla legge, a partire dal momento in cui la stessa legge lo consente.
Del resto, l’opzione relativa allo sconto in fattura deve necessariamente transitare sulla piattaforma informatica dell’agenzia delle Entrate: e il fatto che la fattura non rechi l’indicazione della concessione dello sconto (plausibilmente nel campo note della fattura elettronica) rappresenta, al più, violazione formale che non impedisce né intralcia l’attività di controllo del Fisco e che non è neppure sanzionabile.
Quanto alla facoltà di concedere lo sconto in termini parziali, sulla quota di corrispettivo ancora da pagare, ciò è possibile ai sensi della circolare 24/E/2020.

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