Controlli e liti

Sconto penale per l’evasione già sanzionata dalle Entrate

La sentenza 5899/2023 della Cassazione: spazio alle attenuanti generiche e alle condizioni economiche della persona colpevole

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di Giovanni Negri

Più spazio alle attenuanti generiche; adeguamento degli aumenti di pena per i reati satellite; considerazione delle condizioni economiche dell’imputato . Sono queste tre strade a disposizione dell’autorità giudiziaria per evitare l’eccesso afflittivo per la medesima condotta di trasgressione degli obblighi tributari, effetto del doppio binario penale-amministrativo. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 5899/2023 della Terza sezione penale depositata lunedì 13 febbraio. La Corte ha così accolto le ragioni presentate dalla difesa di un promotore finanziario già sanzionato precedentemente allo svolgimento del procedimento penale sul piano amministrativo dall’Agenzia delle entrate per il reato di omessa dichiarazione

Nella valutazione della Corte, infatti, la misura amministrativa minacciata e concretamente applicata al contribuente ha un’evidente componente dissuasiva, sul piano della previsione astratta, e afflittiva, sul piano invece concretamente applicativo non avendo come obiettivo il solo ,risarcimento/indennizzo del danno provocato . La sanzione, infatti, va dal 120 al 240% dell’imposta dovuta; nel caso concreto quella applicata era stata di 467.562,70 euro, di gran lunga superiore al 30% di imposta evasa nel 2012 e 2013. Una sanzione quindi che nella sua entità ha sicuramente i requisiti per essere considerata sostanzialmente penale.

A questa sanzione si aggiungevano poi un anno e due mesi di reclusione inflitti nel successivo giudizio penale. Per valutare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio soccorre, ricorda la Cassazione, l’articolo 135 del Codice penale che fornisce l’unità di misura della sanzione, sostanzialmente e formalmente penale, per il medesimo fatto storico. E allora, considerano il criterio di ragguaglio di 250 euro per ogni giorno di pena detentiva, la sanzione pecuniaria inflitta equivale a oltre 5 anni di reclusione cui si aggiunge la detenzione al termine del procedimento penale, per una sanzione complessiva di oltre sei anni di reclusione.

Detto che il giudice penale non può cancellare la definitiva sanzione amministrativa, ha tuttavia una pluralità di opzioni a disposizione: può utilizzare lo strumento delle attenuanti generiche per farse scendere la pena al di sotto del minimo edittale; può adeguare gli aumenti di pena applicabile per i reati satellite; può tenere conto delle condizioni economiche del colpevole perchè il trattamento sanzionatorio sia complessivamente più equilibrato. «É evidente infatti che l’effetto dissuasivo della componente pecuniaria della sanzione complessiva è diverso a seconda delle condizioni economiche della persona fisica alla quale è irrogata».

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