Controlli e liti

Se c’è la condanna confisca diretta o per equivalente

di Antonio Iorio

L’indebita percezione di contributi comporta anche una violazione penale, trovando applicazione l’articolo 316-ter del Codice penale. In base a tale norma, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi o altre erogazioni comunque denominate è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In taluni casi occorre poi presentare anche un’autocertificazione di regolarità antimafia. Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di cause ostative l’articolo 25 prevede, oltre al recupero del contributo, la reclusione da 2 a 6 anni per colui che ha rilasciato l’autocertificazione.

Tuttavia, secondo le istruzioni per la compilazione dell’istanza in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione trovano applicazione le sanzioni penali previste per le false dichiarazioni (articolo 76, Dpr n. 445/2000) oltre alle sanzioni dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020. Troverebbe applicazione, così, una doppia sanzione penale. Salvo non si sostenga che la prima sanzione colpisca la semplice falsità nella certificazione e la seconda invece l’erogazione del contributo (a seguito della falsa certificazione), sarebbe prevista una doppia sanzione per il medesimo illecito con la conseguenza che troverebbe applicazione la sanzione speciale prevista dall’articolo 25 (reclusione da 2 a 6 anni)

In caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, se il contributo è stato erogato viene prevista la confisca diretta o per equivalente di quanto indebitamente percepito. A tal fine può essere eseguito in precedenza il sequestro preventivo.

Poiché, però, in ipotesi di indebita percezione l’agenzia delle Entrate emetterà atto per il recupero delle somme, è verosimile che l’eventuale restituzione (a seguito di ravvedimento o acquiescenza all’atto di recupero) faccia venir meno la confisca (e il preventivo sequestro) onde evitare una doppia restituzione della somma percepita da parte dell’interessato

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