Se c’è la definizione il giudizio viene subito sospeso
Anche la rottamazione ter è aperta ai carichi affidati all’agente della riscossione per i quali vi sia un contenzioso pendente. In questo caso la norma in via approvazione appare più precisa delle precedenti versioni.
Si pensi, ad esempio, ai ruoli contenuti in cartelle di pagamento impugnate davanti al giudice. Oppure ad avvisi di accertamento esecutivi confermati dai giudici di primo grado per i quali l’Ufficio ha provveduto all’affidamento del carico pari ai due terzi dell’importo complessivamente preteso. Si stabilisce che il contribuente deve indicare nel modello l’esistenza dei giudizi in corso e quindi si deve impegnare a rinunciare ai giudizi stessi.
La prima novità è rappresentata dalla previsione secondo cui i giudizi in corso sono sospesi dal giudice, dietro presentazione della dichiarazione di definizione agevolata. Si ricorderà che in precedenza la sospensione non era possibile, in quanto non espressamente menzionata, e che pertanto l’unica strada era rappresentata, se del caso, dalla richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione. Inoltre, si dispone con maggiore esattezza che l’estinzione del giudizio sia subordinata al perfezionamento della procedura di definizione agevolata e alla produzione in giudizio della documentazione relativa. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione e il procedimento prosegue.
Da quanto sopra, si desume in primo luogo che la concreta efficacia dell’impegno assunto con la trasmissione dell’istanza è differita all’esito positivo del procedimento di sanatoria. Tanto, in linea di continuità con quanto osservato dalla prassi amministrativa (circolare 2 del 2017 dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, poiché l’estinzione del giudizio consegue alla definizione integrale del debito, non vi è dubbio che l’istituto processuale di riferimento sia la cessazione della materia del contendere, e non la rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Vale, infine, segnalare il potere d’ufficio del giudice di revocare la sospensione, dietro segnalazione di una qualsiasi delle parti interessate. Non sembra quindi che si debba procedere alla riassunzione del processo, con apposita istanza, poiché a tanto provvede il giudice.
Un’altra importante novità che potrebbe impattare anche sui giudizi pendenti è quella che prescrive che tutte le somme versate a qualsiasi titolo, anche prima della definizione, relative a debiti definibili restano acquisite e non sono rimborsabili. L’ampiezza della disposizione è preoccupante e dovrà essere opportunamente precisata. In primo luogo, deve ritenersi che il riferimento sia solo alle partite di cui il debitore abbia chiesto la rottamazione e non a tutti i carichi potenzialmente sanabili ma che in concreto non sono stati inclusi nell’istanza. Sembra, inoltre, che l’effetto dell’irreversibile acquisizione delle somme pagate non derivi dal perfezionamento della sanatoria ma dalla mera presentazione della domanda. Ne potrebbe conseguire che se il debitore con giudizi in corso non perfeziona la rottamazione non potrà comunque ottenere la restituzione degli importi versati, anche laddove il giudice dovesse dargli ragione.