Contabilità

Se c’è ricapitalizzazione non sussiste plusvalenza

La sentenza 1472/3/2020 della Ctr Lazio

Non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti in denaro a fondo perduto o in conto capitale da parte dei soci alle rispettive società. Così si è espressa la Ctr Lazio 1472/3/2020 del 5 giugno 2020 (presidente e relatore Block).

Tutto nasceva da un accertamento che l’agenzia delle Entrate di Roma aveva notificato a una società per violazione e falsa applicazione dell’articolo 88, comma 4 del Tuir. La società si difendeva affermando che le rinunce effettuate dalla holding per circa 8,5 milioni di euro non rappresentavano delle liberalità, come ritenuto dall’ufficio, ma erano realizzate nell’ambito di un piano di ricapitalizzazione per evitare la messa in liquidazione e preservando la continuità aziendale.

Contestava la violazione del principio del legittimo affidamento in quanto la tassazione in capo alla società delle rinunce effettuate dalla holding si poneva in contrasto con le indicazioni fornite dall’Agenzia con la risoluzione 152/E/2002. Veniva rilevata anche la non conformità del rilievo alle prescrizioni del documento Oic 20. Segnalava altresì la violazione e falsa applicazione (sempre ai sensi dell’articolo 88, comma 4 del Tuir), in quanto i versamenti effettuati dalla società per circa 2, 5 milioni di euro non costituivano sopravvenienze attive imponibili ma attenevano a valori già tassati in precedenti esercizi.

Il primo giudice accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio. Appellava l’ufficio riportandosi alle controdeduzioni del primo grado e la società con appello incidentale chiedeva la conferma del verdetto di primo grado ad eccezione delle spese.

Il giudice di secondo grado confermava la pronuncia e motivava che, per quanto riguardava la rinuncia effettuata dalla prima società, tutto veniva svolto nell’ambito di un piano di ricapitalizzazione con il fine di evitare la liquidazione della società e a preservare la continuità aziendale. Veniva rilevato che, in base alla documentazione fornita, risultava che il 30 settembre 2013 la ricorrente variava attività e il 1° ottobre 2013 stipulava un contratto di affitto d’azienda con il quale veniva ceduto in locazione a una società immobiliare l’intera attività, subentrando in tutti i rapporti giuridici operativi. La rinuncia ai crediti effettuata dal socio aveva permesso alla società di continuare ad operare, pur variando l’attività sociale fino a quando la società era stata posta in scioglimento con iscrizione al Registro delle imprese del 20 luglio 2017.

La risoluzione 152/E/2002 chiariva che la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito da parte del socio non deve concorrere al reddito in quanto non trova causa nello spirito di liberalità o nella “remissione” di un debito da parte di un terzo, bensì nella volontà di patrimonializzare la partecipata. Il principio che emerge è che la sopravvenienza non deve concorrere al reddito perché la patrimonializzazione è stata effettuata in prospettiva di continuità aziendale. Continuità che, nonostante il successivo cambiamento dell’attività, era comunque proseguita almeno fino alla messa in liquidazione della società del 28 giugno 2017.

Sul documento Oic 20, inoltre, il collegio giudicante ha stabilito che la rinuncia al credito da parte del socio non può definirsi una liberalità, ma un contributo per preservare la continuità aziendale e quindi, in applicazione del principio contabile, la circostanza deve essere qualificata come sopravvenienza attiva non imponibile. Stesso discorso vale per la seconda società, in quanto i versamenti erano stati effettuati a fondo perduto o in conto capitale ed erano riconducibili a fronte del danno emergente patito dalla stessa a seguito dell’incendio non coperto da assicurazione del sito industriale di proprietà della medesima.

I versamenti a copertura delle franchigie avevano attestato che la capogruppo si era assunta in luogo della società l’onere derivante dalla parte finanziaria non coperta dalla polizza assicurativa. Ebbene, gli accrediti ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 88, comma 4 del Tuir in ragione del fatto che gli stessi erano stati effettuati a fondo perduto dal socio indiretto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©