Contabilità

Se il capitale scende sotto il minimo serve una decisione dei soci

La prosecuzione dell’attività è più a rischio e richiede una valutazione critica

ADOBESTOCK

di Angelo Busani

La sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo, ma non lo abbattono sotto il minimo, è un effetto che consegue ex lege dall’articolo 6, comma 2 del Dl 23/2020 e, quindi, non occorre che i soci adottino alcuna decisione sul punto: l’anno di grazia delle perdite del 2020, invece di coincidere con il 2021, automaticamente coinciderà con il 2025 (e dei relativi provvedimenti da adottare a fronte di dette perdite se ne parlerà nel 2026).

Tuttavia, nulla comunque impedisce che i soci decidano di attuare volontariamente la riduzione del capitale sociale a copertura perdite, e ciò anche nel periodo nel quale le perdite sarebbero sterilizzabili e rimandabili in avanti di un quinquennio.

Invece, la sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo e lo diminuiscono sotto il minimo, non opera automaticamente, ma richiede una decisione dei soci (in base all’articolo 6, comma 3 del Dl 23/2020), i quali, sul punto, hanno quindi le seguenti opzioni:

- deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell’esercizio 2025 (impedendo, con ciò, lo scioglimento della società che altrimenti si verificherebbe);

- deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite e il contemporaneo suo aumento a un valore nominale non inferiore al minimo di legge (ovvero deliberare la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione);

- deliberare una copertura “parziale” delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo a una parziale ricapitalizzazione della società (senza peraltro che sia indispensabile ricondurre il patrimonio netto a un valore superiore al minimo di legge del capitale sociale), rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura dell’esercizio 2025.

Le considerazioni che precedono sono contenute nelle nuove massime T.A.6 e T.A.7 del Comitato notarile triveneto, nelle quali si osserva che la predetta differenza di disciplina, a seconda che le perdite riducano, o meno, il capitale sotto il minimo, appare coerente con la diversità delle due ipotesi:

- quando la società ha conservato un capitale superiore al minimo di legge è, in quanto tale, teoricamente in grado di consentire la prosecuzione dell’attività sociale senza l’adozione di alcun provvedimento;

- nell’ipotesi, invece, che il capitale sia ridotto sotto la soglia minima di legge, la prosecuzione dell’attività sociale presuppone una valutazione critica dei soci in relazione ai possibili sviluppi della loro impresa e alla capacità di assorbire le perdite in assenza di nuovi conferimenti.

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