Adempimenti

Se la fattura sostituisce lo scontrino

La risposta è stata data dall’agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore a Telefisco 2020

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di Sapia Rutigliano (divisione Contribuenti - Agenzia delle Entrate)

Fermo restando che la certificazione dei corrispettivi deve avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevedono non solo la memorizzazione ma anche l'invio dei dati all'agenzia delle Entrate, la soluzione interpretativa proposta è sostanzialmente condivisibile, con le seguenti precisazioni.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 22 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva), fatto salvo l'obbligo di documentare l'operazione con fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta nell'esercizio della propria attività o se il consumatore finale ne faccia richiesta, va ricordato che quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto. Per escludere l'emissione di tale documento, il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (si veda l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva), in formato elettronico, o analogico ove ancora normativamente ammesso, come nel caso dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si rinvia, comunque, alla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 per tutti i dettagli sui regimi richiamati.

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