Imposte

Se si vive in Francia pensione tassata anche in Italia

L’agenzia delle Entrate con il principio di diritto 2/2022 affronta il tema della tassazione delle pensioni.

di Antonello Orlando

Le pensioni dei residenti in Paesi esteri convenzionati con l’Italia non sono sempre tassate solo nel Paese di residenza. L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 2/2022 ha affrontato il tema della tassazione delle pensioni.

In particolare, è stato ricordato come, nell’ordinamento fiscale italiano, il reddito di pensione è classificato nella categoria dei redditi di lavoro dipendente in base all’articolo 49, comma 2, lettera a, del Tuir. L’Agenzia ha ricordato poi come la potestà impositiva sulle pensioni nei confronti di persone non residenti (articolo 23, comma 2, lettera a del Tuir) sia in capo all’Italia per il solo fatto che queste vengano erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o, comunque, da stabili organizzazioni nel territorio italiano anche se da parte di soggetti non residenti, con la necessità di armonizzare questo principio con i trattati internazionali bilaterali contro le doppie imposizioni siglati dal nostro paese su modello Ocse.

Il principio di diritto è focalizzato sulla Francia, la cui convenzione vigente con l’Italia, all’articolo 18, comma 1, prevede in via generale la tassazione esclusiva nel solo stato di residenza. Questo principio (che appare soppiantare quello proprio del Tuir) viene però mediato, nel caso della convenzione francese, dal comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede, per tutte le pensioni e le altre somme pagate «in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato» la tassazione, non esclusiva, in tale Stato. Italia e Francia, al fine di concretizzare il tenore letterale non particolarmente chiaro di questa disposizione, hanno sottoscritto, il 20 dicembre 2000, uno scambio ufficiale in cui sono individuati i trattamenti pensionistici che, in base ai rispettivi ordinamenti, possono considerarsi ricompresi nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, determinando così, secondo l’articolo 18, comma 2, della convenzione Italia-Francia, la tassabilità nello Stato di appartenenza a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore.

L’elenco include le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate da Inps e anche dall’Inpgi (la cui gestione dei dipendenti è confluita pochi giorni in Inps), nonché altre gestioni confluite in Inps come Enpals e Inpdai. Sono nominate anche le casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Albo come medici, farmacisti, veterinari, ma anche avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti e altri.

In questo caso, nonostante la residenza fiscale in un altro paese (come la Francia), il pensionato Inps italiano sarà comunque tassato in Italia, oltre che in Francia in quanto residente, azionando i meccanismi di credito di imposta previsti dalle stesse convenzioni internazionali per eliminare la doppia imposizione. Quindi chi risiede in Francia deve sottrarre dalle imposte francesi il credito maturato per le tasse italiane entro il valore dell’imposta transalpina.

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