Imposte

Selezione di bestiame per conto terzi, no al forfettario

Secondo le Entrate non è un’attività connessa all’agricoltura

di Alessandra Caputo

La selezione del bestiame per allevatori terzi, anche se svolta da un imprenditore agricolo, non è una attività connessa all’agricoltura. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 446 del 24 giugno 2021, pubblicata il 24 giugno.

Il caso analizzato riguardava un imprenditore che, oltre all’attività di allevamento, svolgeva anche attività di selezione di animali per conto terzi. In particolare, egli nel rivolgersi a fornitori di bestiame da allevare, raccoglieva anche informazioni (peso, struttura, razza, qualità) da riferire a terzi potenzialmente interessati ad acquistare i medesimi animali.

L’istante riteneva di poter considerare questa una attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, Codice civile, e, di conseguenza, assoggettare a tassazione i relativi compensi secondo le previsioni dell’articolo 56-bis del Tuir che prevede la determinazione del reddito imponibile mediante applicazione all’ammontare delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, un coefficiente pari al 25%.

Non è però d’accordo l’agenzia delle Entrate.Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2135 citato, le prestazioni di servizi si considerano «attività agricole connesse» se soddisfano due requisiti: il primo, «soggettivo», richiede la coincidenza tra il soggetto che svolge l’attività connessa e quello che svolge l’attività agricola principale.

Il secondo, «oggettivo» richiede che le attività dirette alla fornitura di beni o servizi siano rese mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Circa il concetto di risorse dell’azienda normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta, l’agenzia delle Entrate afferma che le stesse siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale; sono quindi risorse, ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale e il know-how.

Nel caso oggetto di interpello, risulta non verificato proprio questo secondo requisito. Sebbene realizzata mediante l’utilizzo delle conoscenze e capacità personali dell’imprenditore, che sono di per sé una risorsa aziendale, ciò che fa propendere l’ufficio per il rigetto dell’interpello è la circostanza che all’allevatore veniva riconosciuto un compenso dal fornitore di bestiame solo a fronte dell'acquisto effettuato dall’allevatore terzo (quindi una sorta di provvigione).

Pertanto, a parere dell’ufficio, l’istante non sfruttava una propria risorsa aziendale, rappresentata appunto dalle conoscenze tecniche possedute per fornire un servizio ad altri allevatori, ma svolgeva un’attività di intermediazione a favore del fornitore di bovini, dal quale riceveva il compenso, proponendo ad allevatori terzi i capi di bestiame dallo stesso commercializzati.

Da qui la conclusione che l’attività descritta non può essere considerata una attività agricola connessa e, di conseguenza l'esclusione della stessa da quelle che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito.

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