Semplificati: rimanenze fuori dal reddito ma valide per gli Isa
Contribuenti in contabilità semplificata con rimanenze fuori dal reddito imponibile, ma pienamente rilevanti ai fini del calcolo del voto Isa. Può essere sintetizzata così la risposta a uno dei quesiti più ricorrenti arrivati in questi giorni in redazione al Sole 24 ore nel forum aperto sugli Isa ( www.ilsole24ore.com/forumisa ).
Per tutte le imprese in contabilità semplificata, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni Iva previsto dall’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973, è necessario riepilogare le rimanenze finali 2018 nel modello Redditi Pf o Sp solamente al rigo RG38 fra gli altri dati che non concorrono a determinare il reddito imponibile del contribuente. Applicando le regole in vigore dal 1° gennaio 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata (articolo 66 del Tuir), infatti, non è più richiesta, fra i dati che concorrono a determinare il reddito fiscale, l’indicazione delle rimanenze finali (e inziali) in dichiarazione dei redditi (ex righi RG8 e RG9 ora soppressi).
Nel quadro F dei dati contabili del modulo Isa (righi F06, F07, F13, F14), invece, vanno ancora indicate non solo le rimanenze finali dell’anno (suddivise fra quelle annuali e quelle ultrannuali) ma anche quelle iniziali (1° gennaio 2018), il cui dato solitamente va reperito direttamente nel quadro F degli studi di settore dell’anno scorso (periodo d’imposta 2017).
Un primo aspetto da chiarire riguarda la quantificazione delle rimanenze finali. Questo conteggio va gestito in via extracontabile in base all’effettiva consistenza (fisica) del magazzino al 31 dicembre 2018. Il tutto indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria e/o numeraria del relativo costo.
In altre parole si continua a usare il metodo classico di rilevazione, valido anche per i contribuenti in contabilità ordinaria, che prevede la valorizzazione delle quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre con il corrispondente costo di acquisto (sia finanziariamente sostenuto o meno).
Pertanto, nell’ipotesi in cui un contribuente in contabilità semplificata (regime di cassa pura) acquisti a dicembre 2018 un quantitativo rilevante di merce pagata poi nel 2019, non potrà dedurre il costo in contabilità per la determinazione del reddito imponibile, ma sarà costretto comunque a far confluire l’ammontare considerato nel valore delle rimanenze determinate al 31 dicembre 2018.
Quanto all’uso del dato relativo al magazzino al 31 dicembre 2018 ai fini della stima, questo è pienamente impiegato dal software Isa. Il costo del venduto, infatti, è determinato in base agli acquisti del periodo, a cui vanno aggiunte le rimanenze inziali e tolte quelle finali, esattamente come si verifica nelle imprese in contabilità ordinaria. Del resto il conto economico “per margini” rielaborato dal software Isa usa proprio il dato del costo del venduto, determinato secondo la somma algebrica sopra evidenziata.
Questo diversamente dal reddito fiscale determinato nel rigo F26 del modello Isa (quadro contabile) che invece depura la somma algebrica dei costi e ricavi dell’impresa proprio dal conteggio delle rimanenze (inziali e finali).
Così facendo il dato evidenziato negli Isa (rigo F26) coinciderà con il reddito imponibile presente in dichiarazione dei redditi (quadro RF o RG), superando i controlli telematici con i quali bisognerà fare i conti al momento dell’invio del modello.