Semplificazione per le Pmi sulla sicurezza lavoro
Modelli organizzativi semplificati per le piccole e medie imprese. Sebbene non obbligatoria, infatti, l'adozione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati contemplati dal Dlgs 231/2001 è senz'altro opportuna per consentire alle imprese interessate di invocarne la funzione esimente nell'ipotesi di commissione dell'illecito e, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di sottrarsi alle pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie previste dalla normativa.
In particolare, in attuazione delle disposizioni del Dlgs 81/2008 (articolo 30, comma 5-bis), il ministero del Lavoro ha emanato il Dm 13 febbraio 2014 di recepimento delle procedure semplificate, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riguardo l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte appunto delle piccole e medie imprese.
Alle procedure semplificate, comunque, possono ricorrere soltanto le piccole e medie imprese definite come tali dalla raccomandazione della Commissione europea 361/2003/Ce e dal Dm Attività produttive del 18 aprile 2005, ossia le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Le procedure forniscono indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, per le Pmi che intendano predisporre e attuare efficacemente un sistema aziendalein grado di riuscire a prevenire gli illeciti contemplati dall'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001: tra questi rientrano anche l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le semplificazioni riguardano solo alcuni aspetti organizzativi – insieme alle relative modalità applicative – in relazione all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli per questo specifico ambito attinente alla sicurezza. La procedura «light» non interessa, pertanto, gli altri reati risultati sensibili e, di conseguenza, mappati nell'ambito del medesimo modello organizzativo. Tra questi è il caso di ricordare l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la corruzione e concussione, i reati societari, gli abusi di mercato, i reati ambientali e l'impiego di cittadini di Paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare.
Ad ogni modo, secondo quanto stabilito dalle stesse procedure, il modello semplificato deve assicurare un sistema aziendale improntato, tra l'altro, all'osservanza di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro. Ma non solo, perché deve essere ricompresa la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e al rispetto delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, seppur semplificato, il modello organizzativo deve comunque prevedere una ripartizione delle funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure contemplate.