Controlli e liti

Sempre decadenza per il credito d’imposta che non è nel quadro RU

Non serve una sanzione specifica, bastano i rinvii alla disciplina generale

di Laura Ambrosi

La mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU comporta la decadenza anche qualora una simile sanzione dalla normativa di riferimento non sia prevista espressamente, ma la si desuma dai continui rimandi alla legislazione vigente in materia.

Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 34266/2021 depositata il 15 novembre che merita di essere evidenziata non tanto per la vicenda in sé, relativa a crediti di imposta non più vigenti, ma per l’applicazione della decadenza per l’omessa indicazione in dichiarazione, seppur in assenza di un’esplicita previsione in tal senso nella normativa (Dlgs 297/1999). Secondo i giudici, infatti, con i continui rimandi operati da tale decreto alla disciplina generale (legge 449/1997 e Dm 275/1998) «non può che essere stato richiamato» anche quanto previsto nel Dm 275/1998 sulla decadenza per mancata esposizione del credito nella relativa dichiarazione dei redditi.

La vicenda, in sintesi, trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società, a seguito di controllo ex articolo 36 bis del Dpr 600/1973, con cui veniva richiesto un credito di imposta per spese di ricerca non indicato nel quadro RU della relativa dichiarazione, rettificata alcuni anni dopo.

Secondo la Ctr, che accoglieva l’appello dell’Ufficio, era corretto il comportamento dell’Agenzia, che pur non disconoscendo l’oggettiva validità del credito, ne aveva richiesto l’indicazione a pena di decadenza nella dichiarazione.

La società ricorreva per cassazione lamentando che la disciplina del credito (contenuta nel Dlgs 297/1999) non prevedeva alcuna decadenza nel caso di specie e la normativa richiamata dalla Ctr si riferiva a crediti differenti da quelli riconosciuti alla società.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando l’orientamento secondo cui, nel caso dei crediti di imposta, si è in presenza non di una dichiarazione di scienza (per la quale è possibile presentare una dichiarazione integrativa), ma di una manifestazione di volontà irretrattabile. Ciò in quanto il legislatore ha subordinato un beneficio fiscale a una manifestazione di volontà del contribuente da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso lo specifico modulo RU. Tale manifestazione è irretrattabile anche in caso di errore, salvo il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione.

Inoltre a seguito dei continui rimandi da parte del Dlgs 297/1999 alla disciplina generale (legge 449/1997 e Dm 275/1998), non può che essere stata richiamata anche la disposizione del decreto ministeriale 275/1998 che sanziona con la decadenza la mancata esposizione del credito in dichiarazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©