Imposte

Sempre detassati aiuti e indennità per l’emergenza Covid

La norma inserita nel maxiemendamento al decreto Ristori approvato in Senato prevede la detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura

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di Stefano Vignoli

Con il passaggio al Senato, comincia a delinearsi la versione definitiva del maxi decreto Ristori che raggruppa le varie disposizioni introdotte dalle precedenti versioni dei Dl 1, 2, 3 e 4. Tra le principali novità emerse in sede di conversione e contenute nel maxiemendamento approvate dell’Aula di Palazzo Madama in prima lettura c’è la disposizione che prevede la detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura relativi all’emergenza Covid-19.

La norma ha portata ampia in quanto si rivolge a tutti gli operatori economici ovvero imprese, esercenti arti e professioni e lavoratori autonomi. La detassazione, da intendersi sia ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef) che ai fini Irap, era già prevista da numerose agevolazioni Covid tra cui il contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020), il tax credit locazioni (articolo 28 del Dl 34/2020), il fondo per la filiera della ristorazione e per i centri storici ad alta vocazione turistica (articoli 58 e 59 del Dl 104/2020).

Come già previsto per tali agevolazioni, l’articolo estende a tutte le indennità e contributi post-Covid l’irrilevanza ai fini della deducibilità degli interessi passivi (rapporto previsto dagli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).

La formula utilizzata dal legislatore «i contributi e le indennità di qualsiasi natura… da chiunque erogati» lascia pochi dubbi sulla possibilità di detassare qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale purché l’erogazione sia «eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» e che gli aiuti siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

Deve quindi trattarsi di nuovi contributi o indennità introdotti successivamente al 31 gennaio 2020; non rilevano inoltre le modalità di fruizione e contabilizzazione dell’aiuto. Risultano in questo modo detassate le agevolazioni corrisposte a livello nazionale attraverso i vari decreti succedutisi dalla diffusione del Covid-19 ma anche quelli introdotti a livello regionale o locale ad esempio da Comuni o Camere di commercio.

In questo senso si ritiene superata l’impostazione dell’Agenzia che, con risposta a interpello 494/2020, ha affrontato il caso di un Comune che aveva previsto l’erogazione di contributi economici una tantum a favore di alcune imprese del territorio le cui attività erano state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria.

L’Agenzia confermava che tali contributi, in assenza di diversa disposizione normativa, dovessero essere considerati imponibili e, pertanto, soggetti alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di imposta come previsto dall’articolo 28 del Dpr 600/1973.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 10-bis tali contributi non saranno più soggetti a ritenuta, fermo restando il corretto operato degli enti pubblici e privati che hanno operato la ritenuta in precedenza.

Il comma 2 dell’articolo 10-bis specifica inoltre che la detassazione stabilita dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19». Si ritiene che tale precisazione non infici sul limite degli 800mila euro in quanto lo stesso non dovrebbe variare in funzione della detassazione degli aiuti: come chiarito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal, infatti «l’aiuto non supera 800mila euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere».

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