I temi di NT+Modulo 24

Sempre irrilevante l’utilizzo dell’olio di oliva per l’Iva super ridotta

Anche sul piano doganale per la classificazione alle voci 1509 e 1610 non è richiesta una particolare destinazione d’uso

immagine non disponibile

di Anna Abagnale

Le cessioni di olio di oliva beneficiano dell’aliquota Iva ridotta al 4% indipendentemente dall’impiego dello stesso da parte dell’acquirente, anche quando è destinato alla realizzazione di prodotti di cosmesi.

La risposta alla consulenza giuridica 12/2021 delle Entrate chiarisce, infatti, che non occorre indagare sulla destinazione d’uso dell’olio d’oliva ai fini dell’individuazione del corretto trattamento Iva della relativa cessione (si veda l’articolo). Ciò in quanto la norma di riferimento, ovvero il n. 13 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’aliquota del 4% per le cessioni di «olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare». Il dato letterale è dunque già chiaro nel richiamo all’olio di oliva in generale, mentre fa un puntuale riferimento agli oli vegetali destinati all’alimentazione.

Se ciò non bastasse, anche sul piano doganale, per la classificazione dell’olio d’oliva alle voci 1509 e 1610 non è richiesta alcuna particolare destinazione d’uso.

Pertanto, così come sostenuto dalle Entrate, può considerarsi pacifica l’applicazione dell’aliquota Iva «super ridotta» alla cessione di olii extravergine di oliva effettuata a favore di un cliente produttore di cosmetici.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24