Anche nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – perché l’ufficio ha eseguito il comando contenuto nella sentenza – comporta la condanna dell’ufficio stesso al rimborso delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Lo ha chiarito la Cgt di secondo grado della Puglia nella sentenza 3733 del 5 novembre 2024 (giudice monocratico Diliso).

Il caso ha riguardato il giudizio promosso in secondo grado da un contribuente per l’ottemperanza...

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