Controlli e liti

Sentenza in giudicato per recuperare le spese di lite

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di Domenico Calderone e Gianni Rota

A seguito della riforma del processo tributario (recata dal Dlgs 156/2015) in vigore dal 2016 il contribuente non può comunque recuperare le spese di lite liquidate a suo favore in corso di giudizio se la sentenza di condanna dell’ente non è ancora passata in giudicato. Intanto in mancanza di condanna dell’ente alla restituzione dei tributi non sono neppure esecutive le somme consequenziali riferite alle spese di giudizio. Poi, attesa la parità delle parti nel processo tributario, non sarebbe comunque ipotizzabile la presenza di una norma più sfavorevole per l’ente impositore e/o l’agente della riscossione. Così la Ctr Lazio con la sentenza 5313/11/2019.

I fatti

Un uomo, a seguito di opposizione ad una cartella avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo della Tari per l’anno 2013, ottiene dal giudice di primo grado l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’ente locale al rimborso delle spese di lite in ragione di 200 euro. Dopo avere atteso invano il rimborso decide di avviare un giudizio di ottemperanza per richiedere l’esecuzione delle spese. In base al Dlgs 24 settembre 2015 n. 156, dal 1° gennaio 2016 le sentenze in cui il contribuente risulta vittorioso sono immediatamente esecutive a suo favore. Non occorre dunque attendere il passaggio in giudicato per ottenere il rimborso delle spese di giudizio. Ma l’ente locale resiste invocando l’inammissibilità del ricorso. Intanto il contribuente non può richiedere l’esecuzione della sentenza se non c’è condanna dell’ente alla restituzione del tributo. Poi le spese di lite sono comunque inesigibili anche in ottemperanza se il giudizio principale è ancora pendente.

La sentenza

Il giudice adito sposa la tesi dell’ente locale e sancisce l’inammissibilità del ricorso. In mancanza di condanna principale al pagamento di tributi non è possibile, neppure attraverso il giudizio di ottemperanza, richiedere il pagamento delle somme consequenziali come quelle di lite. Poi, nonostante l’immediata esecutività conferita dal 1° gennaio 2016 alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, la richiesta di rimborso delle spese di lite può comunque avvenire soltanto se il giudizio principale si è esaurito in quanto, attesa la parità delle parti nel processo tributario, non sarebbe ipotizzabile una disposizione più sfavorevole per l’ente impositore e/o per l’agente della riscossione.

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