Sentenza nulla con la motivazione solo apparente
L’ordinanza 21177/2022 della Cassazione: l’interprete deve essere messo in condizione di comprendere il percorso logico argomentativo che ha portato alla decisione
Deve essere dichiarata nulla la sentenza che si fonda su una motivazione contenente affermazioni del tutto neutre, che non consentono all’interprete di comprendere la reale ratio decidendi, ossia il percorso logico argomentativo che ha portato alla decisione. A ribadirlo è l’ordinanza 21177/2022 della Cassazione.
La vicenda
La contestazione traeva origine da un’istanza di rimborso presentata dal contribuente il quale, invocando la propria residenza fiscale in Svizzera, richiedeva la restituzione delle ritenute operate dall’Inps sulla pensione. Dopo essere stato soccombente nei primi due gradi di giudizio, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, che, cassando con rinvio, dichiarava nulla la sentenza della Ctr «per motivazione meramente apparente».La Suprema corte, nell’ordinanza n. 21177, fornisce dapprima un’utile sintesi delle fattispecie che possono condurre il giudice a ritenere nulla una sentenza in ordine alla motivazione, distinguendo:
1. l’ipotesi della «motivazione mancante» che si verifica non solo quando manchino del tutto, anche graficamente i motivi che hanno condotto al decisum (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ma anche quando le argomentazioni siano svolte in maniera così contraddittoria da non consentire di individuare la motivazione alla base della decisione;
2. l’ipotesi della «motivazione apparente» che si verifica quando, pur essendo materialmente presente una motivazione, « il giudice del merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tale modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cassazione, ordinanza 14 maggio 2021 n. 13143).
L’iter logico argomentativo
Venendo poi al caso specifico, la Suprema corte dichiara nulla la sentenza della Ctr perché affetta da motivazione apparente: secondo la Corte, infatti, i giudici abruzzesi si sono limitati ad una «mera riproposizione di norme di legge e di principi giurisprudenziali, senza nessun riferimento concreto al caso di specie». In particolare, la Cassazione evidenzia che la sentenza regionale, pur contenendo una motivazione graficamente estesa, di fatto si limita ad elencare varie disposizioni del Tuir sulla residenza fiscale, a passare in rassegna principi giurisprudenziali relativi al riparto dell’onere probatorio, ed a riproporre il testo dell’articolo 29 della Convenzione tra Italia e Svizzera, senza tuttavia applicare tali disposizioni e principi al caso concreto e senza far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice. In pratica una motivazione contenente affermazioni neutre, adatte a qualunque decisione.
Pertanto qualora ci si trovi di fronte a sentenze nelle quali non sia chiaro l’iter logico argomentativo seguito dal giudice, perché mancano totalmente i riferimenti al caso concreto, sarà opportuno sollevare tale vizio, anche alla luce delle numerose pronunce della Cassazione che hanno dichiarato nulle le sentenze affette da «motivazione apparente» (ordinanza 22 maggio 2014 n. 11437; ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; sentenza 18 settembre 2009, n. 20112; ordinanza 22 aprile 2022 n. 12916; ordinanza 29 ottobre 2021 n. 30777).
Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.
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