Controlli e liti

Sentenze Ctr e ricorsi: attestabili gratuitamente le copie estratte dal Sigit

La possibilità riguarda sia i documenti già digitali che quelli analogici scansionati

di Laura Ambrosi e Francesco Falcone

L’avvocato, che assiste il contribuente nel giudizio per Cassazione, può attestare l’autenticità delle sentenze della Ctr mediante estrazione della pronuncia dal fascicolo del Sigit senza pagamento dei diritti, sia se il documento è “nativamente” digitale, sia se è analogico. Nel caso non abbia difeso il contribuente nei gradi di merito, per eseguire direttamente l’autenticazione, l’avvocato dovrà accedere al fascicolo telematico in via temporanea. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2022.

Trasmissione e autenticazione

Dal 31 marzo 2021 è operativo il servizio di trasmissione telematica degli atti processuali di parte (Pct) presso la Corte di cassazione, con la conseguenza che ricorso e fascicolo sono depositati telematicamente. L’articolo 369 del Codice di procedura civile prevede, con il ricorso, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata.

Ma le sentenze della Ctr estraibili dal Sigit non hanno tutte lo stesso formato (alcune sono analogiche sottoscritte a mano e poi scansionate, altre sono digitali e firmate digitalmente): per cui sono state richieste al Mef le corrette modalità di autenticazione.

Ciò anche per comprendere se una simile possibilità di autenticazione, prevista espressamente nel processo tributario, sia correttamente estensibile alle ipotesi in cui la sentenza riguardi un giudizio differente da quello tributario (come quello per Cassazione).

Il ministero ha chiarito, innanzitutto, che le regole per il processo tributario (articolo 25-bis, Dlgs 546/92) sono applicabili anche all’attestazione di conformità della sentenza tributaria, presente nel fascicolo informatico di merito, impugnabile dinanzi alla Suprema corte di Cassazione. Tale facoltà riguarda non solo i ricorsi nativi digitali, ma anche le ipotesi in cui la decisione si trovi in “ambiente digitale”.

Come attestare la pronuncia

L’attestazione di conformità spetta al difensore che instaura il giudizio di legittimità. Nel caso in cui egli abbia anche proposto il ricorso di merito, l’attestazione potrà essere effettuata in base al citato articolo 25-bis del Dlgs 546/92, atteso che il medesimo difensore accede al fascicolo digitale di merito nell’ambito dei servizi del Ptt. L’attestazione è ovviamente esente dal pagamento dei diritti di copia.

Qualora, invece, il difensore in Cassazione sia diverso dal professionista che ha seguito i giudizi di merito, potrà comunque attestare la conformità della pronuncia, previa registrazione al Sigit e successiva richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico.

Una volta autorizzata la visione del fascicolo informatico di secondo grado da parte dell’ufficio di segreteria, il difensore di Cassazione potrà procedere all’autenticazione della copia della sentenza estratta dal fascicolo digitale senza pagamento dei relativi diritti di copia.

Resta ovviamente ferma la possibilità per il difensore in Cassazione di richiedere la copia conforme della sentenza presso il competente ufficio di segreteria, previo pagamento dei diritti di copia dovuti.

Si segnala, da ultimo, la precisazione del Mef secondo cui la recente proroga al 31 marzo 2022 del periodo emergenziale non riguarda solo la possibilità dei presidenti delle Commissioni tributarie di autorizzare lo svolgimento delle udienze a distanza, ma anche l’alternativa della trattazione scritta, qualora - pur essendo stata richiesta la discussione pubblica - non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto.

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