Il CommentoContabilità

Senza contabilità il reddito per cassa è un miraggio

La proposta lanciata dal direttore delle Entrate rischia di rendere ardua la vita di contribuenti e consulenti

di Giovanni Esposito

La tendenza a sottrarre all’Irpef crescenti tipologie di reddito, assoggettandole a imposte fisse, come le ritenute a titolo d’imposta sui redditi da capitale, la cedolare secca sugli affitti e i regimi forfetari per i contribuenti minori, generando molteplici distorsioni, ha scardinando i tre principi cardine cui dovrebbe poggiare un moderno ordinamento tributario: equità verticale, equità orizzontale, no-reranking.

La proposta lanciata dal direttore delle Entrate lascia immutate tali criticità e la sua determinazione dell’imponibile secondo un principio di sola “cassa” liquidante le relative imposte mensilmente, in termini di giovamento appare tutt'altro che risolutiva e rischia di rendere ancora più ardua la vita di contribuenti, consulenti e verificatori.

Fino al 2016, ultimo anno in cui è stato in vigore il regime per competenza delle imprese minori, la determinazione dell'utile era su base documentale: infatti l'inerenza e la competenze ricavi/costi erano desumibili con ragionevole certezza dalla mera lettura delle fatture, senza dover analizzare né reperire alcunché. L’avvento della fatturazione elettronica (la cui esclusione dei forfettari ha reso monca la svolta) in ipotesi di permanenza del previgente regime, avrebbe permesso una determinazione del reddito a tavolino, rendendo superfluo qualsiasi accesso in caso di controllo, limitando al lumicino le contestazioni da parte dell’Agenzia in possesso di tutti gli elementi utili con un click. In un sistema fiscale stratificato da norme disomogenee, l’innesto della cash flow tax per le persone fisiche e le società di persone, è solo il naturale epilogo della fuga in avanti iniziata con il regime di cassa cui all’articolo 1 commi 17-23 legge 232/16, il cui unico risultato, sottaciuto per necessità dagli addetti ai lavori, è stato la determinazione approssimativa del reddito, a causa della difficoltà a reperire e annotare informazioni finanziaria per contribuenti vincolati alla sola tenuta dei registri Iva, senza obbligo di far confluire le operazioni su alcun conto corrente dedicato e ancora dediti ad effettuare una miriade di operazioni in contanti. Agli operatori più attenti non può sfuggire la complessità di addivenire a una rilevanza dei componenti reddituali in base alla loro manifestazione numeraria - incasso (se positivo) e pagamento (se negativo) – al fine di liquidare in maniera definitiva le imposte con cadenza infrannuale, in carenza di obbligo di documentazione comprovante. Pare superfluo richiamare alla comune memoria che i contribuenti in contabilità semplificata, in quanto tali, sono esentati dalla tenuta del libro giornale nel quale registrare, in partita doppia, i movimenti che comportano entrata e uscite. Quali prove dovrà fornire il contribuente per superare le presunzioni inerenti le movimentazioni bancarie? Il consulente dovrà acquisire e spuntare gli estratti conto personali dei clienti su un brogliaccio sostitutivo del libro giornale, ovvero rassegnarsi ad un atto di fede su ciò che gli viene riferito da chi (spesso e volentieri!) non ha il polso della sua situazione finanziaria? Con quale dispendio l’agenzia delle Entrate ricostruirà in maniera puntuale gli incassi/pagamenti di operatori economici che utilizzano il conto corrente in maniera promiscua?