Controlli e liti

Senza Irap gli arretrati pagati dalla Pa per lavori svolti prima del 1998

La sentenza 27432/2022 della Cassazione: fuori dalla base imponibile le prestazioni effettuate quando non c’era l’imposta

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Le somme pagate da una pubblica amministrazione, a titolo di arretrato di lavoro dipendente, maturate in anni antecedenti il 1998 non concorrono alla determinazione della base imponibile retributiva ai fini Irap, poiché sono riferite a un periodo in cui l’imposta non era stata ancora istituita.

Inoltre, se la consapevolezza del versamento indebito era già ravvisabile al momento del versamento dell’acconto, i 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso decorrono da questa data e non dal saldo. Sono i chiarimenti contenuti nella sentenza 27432/2022, depositata martedì 20 settembre dalla Cassazione.

Il primo criterio di diritto è nuovo e va segnalato a tutte le pubbliche amministrazioni. Per questi soggetti, è noto che il metodo “normale” di determinazione della base imponibile Irap è dato dalla somma delle retribuzioni erogate al personale dipendente, nonché dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei redditi di lavoro autonomo occasionale (“metodo retributivo”: articolo 10 bis, del Dlgs. 446/1997). Per tali enti, infatti, solo in alcuni casi è possibile identificare un valore della produzione commerciale. Il criterio di determinazione dell’ imponibile è quello di cassa, nel senso che si assumono le componenti nell’anno in cui ne è avvenuta la corresponsione.

Nella vicenda contenziosa esaminata dalla Corte, si era in presenza di una Università che aveva pagato nel corso degli anni 2001 e 2008 delle differenze retributive ai lettori in lingua straniera dovute all’esito di sentenze. Tali differenze erano tuttavia riferite a compensi maturati in annualità precedenti il ’98, che è il primo anno di applicazione dell’Irap. L'Università aveva in un primo tempo versato l’imposta conteggiando anche i suddetti compensi, salvo poi chiedere il rimborso. La Cassazione ha accolto le tesi dell’ente, osservando che, sebbene l’imponibile sia determinato con il criterio di cassa, ai fini della tassazione occorre la sussistenza del presupposto d’imposta, che è lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata. E nel caso di specie, all’epoca delle prestazioni lavorative oggetto di richiesta di arretrati, tale presupposto non poteva sussistere, non essendo stato istituito il tributo. Si tratta, a ben vedere, di principio di diritto applicabile in una molteplicità di casi del settore pubblico.

La seconda massima è invece una conferma e riguarda la decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso di tributi pagati in eccesso. La sentenza rileva in proposito che se la condizione di indebito era già ravvisabile al pagamento dell’acconto, il decorso di 48 mesi inizia da tale data e non dal saldo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©