Imposte

Senza Iva i beni Covid solo se servono al contenimento della pandemia

Circolare 26/E: i prodotti devono anche rispondere ai requisiti individuati dalle norme

di Benedetto Santacroce

Doppio requisito oggettivo per l’esonero Iva dei beni Covid di cui all’articolo 124 del decreto Rilancio. L’importazione, l’acquisto intracomunitario e la cessione interna dei predetti beni è senza imposta solo se:
1. sono effettivamente destinati al contrasto, la gestione e il contenimento del Covid-19 e di altre pandemie;
2. rispondono ai requisiti oggettivi previsti dalla norma e sono classificabili in specifiche voci doganali già individuate, almeno in prima battuta, dalla circolare 12/D/2020 dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Queste condizioni sono state fissate dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E di giovedì 15 ottobre che commenta in modo sistematico una norma che in questi primi mesi di applicazione aveva dato luogo a numerosi dubbi.

La circolare ha il merito, a completamento di quanto definito nella citata circolare 12/D/2020 da Adm, di aver affrontato una serie di casi (riassunti nella sintesi riportata in fondo all’articolo) e di aver fornito una chiave di lettura del provvedimento.

Il problema della regolarizzazione
A dire il vero il contenuto della circolare evidenzia, in rapporto ai casi sollevati nel tempo dagli operatori delle scelte specifiche che potrebbero creare una serie di problemi a chi, in questi primi mesi, ha applicato la norma. La circolare, purtroppo, se da una parte fissa dei principi di orientamento del mercato, dall’altro non fornisce alcuna soluzione a chi vuole regolarizzare la sua posizione.

In effetti, ci si sarebbe aspettato che la circolare avesse almeno chiarito che le sanzioni per chi regolarizza saranno disapplicate. L’unica speranza è che alla circolare segua una specifica iniziativa normativa che consenta ai contribuenti, non solo di non pagare le sanzioni, ma addirittura di sanare il passato, ad esempio, rendendo esenti (almeno con riferimento a questi primi mesi di attuazione) tutte le tipologie di beni ricomprese nell’elenco a prescindere dalla destinazione effettiva di protezione Covid-19.

L’indivudazione dei prodotti
Passando ad analizzare il contenuto del documento di prassi bisogna sottolineare che in alcuni casi la qualificazione oggettiva dei beni non è di per sé sufficiente, in quanto bisogna andare a verificare caso per caso la destinazione effettiva del bene. In particolare, questa condizione è prevista per tutti quei beni che possono essere utilizzati per diverse finalità. Si pensi, ad esempio, alle soluzioni idroalcoliche che possono essere utilizzate per le finalità cosmetiche o alimentari. In questo caso l’esenzione opera solo se le predette soluzioni sono utilizzate per finalità sanitarie.

Attenzione, però, che anche in caso di utilizzo sanitario di beni diverso da quello di contrasto al Covid-19 il regime di esonero sembrerebbe non applicarsi. Si pensi, ad esempio, a strumenti utilizzabili in sala operatoria per fini non Covid-19, in questo caso l’Agenzia ricorda, che il regime di esonero dura fino al 31 dicembre 2020 e poi dal 1 gennaio 2021 si dovrà applicare sugli stessi beni l'aliquota del 5%. Dalla predetta data l’aliquota del 5% si applica alle cessioni dei beni di cui all’articolo 124 se destinati a qualsiasi finalità sanitaria e non solo a quella Covid. Questa precisazione pone dei dubbi interpretativi sul 2020. In effetti, si potrebbe pensare che l'utilizzo non Covid del bene in sala operatoria subirebbe fino al 31 dicembre 2020 un regime peggiorativo rispetto al 2021. Questa lettura non ci sembra plausibile e forse va letta solo come chiarimento verso il 2021.

Molto importante per le imprese risulta la scelta operata dall'Agenzia per gli articoli di protezione destinati a fini sanitari. L'Agenzia, infatti, non limita l'agevolazione alle strutture sanitarie, ma a tutti i soggetti (imprese comprese) che hanno acquistato gli articoli protettivi per adeguarsi ai protocolli anti Covid-19.

SCHEDA DI SINTESI:

Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie

Sono compresi quei beni che possiedono le caratteristiche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus (DPI o DM).

I predetti articoli sono definiti nel rapporto ISS Covid-19 n 2/2020

Sono ricompresi anche quegli articoli che utilizzano le imprese che li utilizzano in forza dell'adozione dei protocolli finalizzati a contrastare le pandemie

Beni di cui all’articolo 124 del decreto rilancio utilizzabili per Covid e per altre finalità

Questi beni se destinati ad utilizzo sanitario diverso da Covid-19 fino al 31 dicembre 2020 vanno al 22%

Dal 1 gennaio 2021 gli stessi beni vanno al 5% per qualunque finalità sanitaria.

Termometri

Tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, compresi anche i termoscanner

All'importazione ammessi all’esonero Iva tutti i termometri riconducibili alle seguenti voci doganali: ex 9025 1120, ex 90251180, ex 9025 1900

Detergenti disinfettanti per mani

Rientrano nella definizione solo i prodotti per le mani con potere disinfettante che contengono biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC) autorizzati dal Ministero della salute o dall'ISS (indicazione dell'autorizzazione in etichetta).

In presenza dell'autorizzazione sanitaria vengono ricompresi nell'agevolazione sia i prodotti destinati all'igiene umano che alla disinfezione delle superfici

I codici doganali sono: ex 3401 1100, ex 3401 1900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000, ex 3402 1200, ex 3808 94

Mascherine protettive

Comprese solo le mascherine chirurgiche (DM) e quelle Ffp2 e Ffp3 (DPI)

Le mascherine agevolate sono quelle che rispettano i criteri di sicurezza ((UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), anche se autorizzate in deroga da ISS o INAIL. Sono comprese nell'agevolazione le predette mascherine riutilizzabili e i relativi filtri (anche se venduti autonomamente.

Codici doganali: 6307 9098 - Ffp2 e Ffp3; 6307 909815 – mascherine chirurgiche

Dispenser a muro per disinfettanti

Rientrano nella definizione, oltre quelli a muro, i dispenser a terra con sistemi di fissaggio (esclusi quelli asportabili)

Ricompresi anche quelli utilizzabili non solo per disinfettanti.

Voce doganale: 8479 8997

Soluzione idroalcolica in litri

Soluzioni alcoliche autorizzate con PMC o Biocidi a base di etanolo almeno al 70%.

Venduti in confezioni con unità di misura il litro, anche con quantità inferiori o superiori al litro.

Per l'esonero le cessioni devono avere finalità sanitaria. Escluse le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

Voci doganale: ex 2207 1000, ex 2207 2000, ex 2208 9091, ex 2208 9099

Perossido al 3% in litri

È compresa la sola acqua ossigenata

La cessione dell’acqua ossigenata prima dell’articolo 124 Dl rilancio era soggetta al 22% e non al 10%

Voce doganale: ex 28470000

Strumentazione per diagnostica per Covid-19

Tutti gli strumenti di diagnostica compresi i saturimetri pulsossimetri e ossimetri) e i test sierologici.

Tutti gli strumenti devono essere classificati in una delle seguenti voci doganali:

ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080

Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Rientrano nella specifica voce, oltre agli ospedali da campo, anche i letti ospedalieri, le tende anche in plastica

Attrezzature ricomprese nelle seguenti voci doganali:

ex 9402 9000, tende 6306 22 00 – 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97,

Pezzi di ricambio e accessori

Sono ricompresi anche gli accessori

L’inclusione è legata al rispetto dei principi di accessorietà di cui all’articolo 12 del Dpr 633/72 - vale a dire beni necessari per il funzionamento dei beni elencati all’articolo 124 del Decreto Rilancio

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