Imposte

Senza maggioranza assoluta si è soggetti alla Tobin tax

di Marco Piazza

Il conferimento di una quota di partecipazione che non consente alla società conferitaria di conseguire «la maggioranza dei diritti di voto» della società oggetto di conferimento è soggetto alla Tobin tax. Non rientra infatti fra le operazioni di ristrutturazione di cui alla direttiva 2008/7/CE escluse da imposizione per effetto dell’articolo 15, comma 1, lettera h) del decreto 21 febbraio 2013.

Lo ribadisce la risposta 54 del 2021, richiamando l’articolo 4, comma 1, lettera b) della direttiva. Questa norma preclude agli Stati membri di prelevare imposte indirette sulla raccolta dei capitali quando, fra l’altro, una società di capitali acquisisca, attraverso un conferimento, quote sociali che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, precisando ulteriormente che se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

Nel caso oggetto del quesito la quota di partecipazione acquisita per effetto del conferimento era pari al 34,504 per cento. Inoltre, la conferitaria non deteneva altre partecipazioni nella società oggetto del conferimento. Quindi non si è realizzata neppure una forma di «integrazione del controllo». Non era quindi verificato il presupposto indicato dalla direttiva.

Il quesito era evidentemente ispirato dal fatto che, nel caso di specie, la partecipazione del 34,504% era qualificata, nel senso che consentiva di ottenere una maggioranza “relativa” dei diritti di voto in assemblea.
Tuttavia, il tenore letterale della direttiva richiamata dal decreto ministeriale non consente di estendere l’esclusione dalla Tobin tax ai conferimenti di partecipazioni che non consentano alla conferitaria di acquisire la maggioranza assoluta dei diritti di voto.

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