Contabilità

Senza tasse le donazioni di quote con acquisto del controllo della società

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di Angelo Busani

Interpretazione assai dilatata delle Entrate della norma che consente di non pagare imposta di donazione nel caso di donazione di una quota di controllo di una società di capitali (articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 346/1990, il Testo unico dell'imposta di successione e donazione): con la risposta a interpello 257 del 17 luglio 2019 l'Agenzia infatti ammette l'agevolazione nel caso di un'operazione di donazione contestuale in esito alla quale, sommando le quote dei donatari, essi ottengono il controllo della società.

In altri termini, è un caso nel quale nessuno dei donatari (né in proprio, né come partecipe di una comunione) ha individualmente il controllo della società (per tale intendendosi il 50,01% dei voti nell'assemblea ordinaria). Il controllo si configura solo considerando le donazioni nel loro complesso.

Per capire meglio il caso, assai complicato dal punto di vista dei numeri, si consideri la prospettazione che segue. Si parte da una situazione nella quale i figli Tizio e Caio hanno una quota del 18% ciascuno in nuda proprietà; i restanti diritti (di piena proprietà e di usufrutto) sono in capo ai loro genitori. Con una serie di donazioni contestuali (da parte dei genitori a favore dei figli), si ottiene la seguente situazione finale: Tizio ha il 18% in nuda proprietà; Caio ha il 18% in nuda proprietà; Tizio e Caio in comunione hanno il 10% in piena proprietà; Tizio e Caio in comunione hanno il 36% in usufrutto.

Come è facile notare, nessuno individualmente ha il 50,01 per cento del capitale sociale. Nemmeno si arriva alla soglia di controllo sommando il 10% di piena proprietà con il 36% di usufrutto. C'è dunque da immaginare che, nel caso concreto, al diritto di nuda proprietà sia attribuito in tutto o in parte il voto, cosa che però nella risposta all'interpello non si menziona.

In ogni modo ciò che, al di là dei numeri e della situazione specifica occorre notare, è che l'Agenzia ammette che le «cessioni contestuali» da parte dei genitori a favore dei figli, «sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità, si ritiene applicabile l'agevolazione in parola».

La spiegazione sarebbe che «le suddette cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai donanti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell'impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa».

Da questa risposta si apprende dunque che, l'agevolazione compete:

nel caso in cui Tizio dona a Caio il 50,01% del capitale sociale;

nel caso in cui Tizio dona a Caio e Sempronio, in comunione tra loro, il 50,01% del capitale sociale;

nel caso in cui Tizio, con donazioni «contestuali e congiunte» dona a Caio e a Sempronio il 25,005% ciascuno del capitale sociale.

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