Controlli e liti

Separazione tra coniugi, i titoli trasferiti vanno tassati

Freno delle Entrate sull’esenzione da imposte dirette del trasferimento titoli tra coniugi

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di Giovanni Barbagelata

Con l’inedita risposta ad istanza di interpello n. 904-3176/2021 l’agenzia delle Entrate si è per la prima volta espressa sulla portata - ai fini delle imposte dirette - della disposizione che esenta da imposizione gli atti e i trasferimenti patrimoniali in occasione di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 19, legge n. 74/1987).
Il caso ha ad oggetto un accordo di separazione tra coniugi per effetto del quale uno di essi si impegna a trasferire parte dei titoli e dei valori mobiliari detenuti presso la banca istante, in regime di risparmio amministrato, ad un nuovo rapporto cointestato con la moglie.
Il nuovo rapporto verrebbe acceso presso la stessa banca attraverso una società fiduciaria di cui entrambi i coniugi risultano essere fiducianti. La questione interpretativa deriva dal fatto che il regime del risparmio amministrato (articolo 6, comma 6, del Dlgs n. 461 del 1997) assimila a una cessione rilevante ai fini dell’imposta sui capital gain anche il trasferimento di titoli a un dossier “diversamente intestato” (nel caso delle azioni o quote di Oicr, un regime similare è previsto dall’articolo 26-quinquies, comma 6, del decreto presidente della Repubblica n. 600/1973 e dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983).
Nel caso prospettato, la banca riteneva che il regime speciale di esenzione dovesse estendersi anche al comparto delle imposte dirette, vista la sua ampia formulazione («tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti» conseguenti relativi a procedimenti di separazione o di-vorzio sono esenti da «imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa»); sicché, l’articolo 19 consentirebbe di derogare anche al regime fiscale di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 461/1997, la cui ratio, come è pacifico, è di matrice antielusiva e non sistematica (relazione illustrativa al decreto; Abi, lettera circolare 4301/98/Tr). Peraltro, l’operazione potrebbe legittimamente avvenire senza oneri fiscali revocando il rapporto con la banca ed effettuando il trasferimento in regime “dichiarativo”.
L’agenzia delle Entrate non ha tuttavia ritenuto di condividere l’interpretazione fornita dall’istante.
Per l’amministrazione le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e quindi il regime di favore sarebbe applicabile solo alle imposte indirette altrimenti dovute in relazione agli “atti” posti in essere e maturati innanzi all’autorità giudiziaria, con l’effetto che i trasferimenti di titoli effettuati dietro una semplice manifestazione di volontà del coniuge intestatario sono suscettibili di produrre plusvalenze imponibili ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir.
Tale ultima affermazione dell’Agenzia – forse non del tutto meditata - desta qualche perplessità, in quanto gli articoli 67 e 68 del Tuir non prevedono fattispecie impositive correlate al semplice trasferimento della proprietà di titoli, a maggior ragione ove il trasferimento non avvenga dietro corrispettivo. Tant’è vero che la prospettata soluzione alternativa, consistente nella sistemazione patrimoniale in regime “dichiarativo” in piena neutralità fiscale non ha incontrato il rigetto dell’Agenzia e quindi dovrebbe ricadere sotto il “silenzio assenso” di cui all’articolo 10 dello Statuto del contribuente.

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