Controlli e liti

Sequestri, diritti dei terzi da tutelare anche in caso di reati tributari

Le ragioni creditorie si faranno valere nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per i beni confiscati

di Antonio Iorio

Le regole sulla tutela di terzi e sull’esecuzione del sequestro previste dal codice antimafia si applicano anche alle confische per reati tributari. Ne consegue che il terzo creditore, che vanta diritti su beni successivamente sottoposti a confisca per reati tributari, dovrà far valere le proprie ragioni in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Tale tutela non opera, infatti, con la sterilizzazione nei confronti del creditore del provvedimento ablativo. A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 39201/2021.

La pronuncia trae origine, in estrema sintesi, dal ricorso di un istituto di credito secondo cui il provvedimento di confisca disposto per reati tributari sui beni di una persona fisica non poteva operare nei propri confronti avendo precedentemente eseguito un sequestro conservativo a tutela dei propri crediti.

Secondo la Cassazione, certamente il terzo creditore in buona fede va tutelato ma non mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento di confisca.

Le ragioni creditorie si faranno valere successivamente in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La pronuncia afferma un principio molto importante, non sempre attentamente valutato dalle parti nei provvedimenti di confisca.

La Corte chiarisce infatti che le disposizioni sulla tutela di terzi e sull’esecuzione dei sequestri previste dalla normativa antimafia (decreto legislativo 159/2011) , che vedono il coinvolgimento diretto dell’Agenzia nazionale, non riguardano solo le ipotesi di sequestro e confisca di cui all’articolo 240-bis del Codice penale (confisca allargata) o relativi a delitti tipici della criminalità organizzata (articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale), ma anche i casi di confisca previsti da altre disposizioni di legge. Tra questi rientra anche l’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 che prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna per reati tributari.

Ne consegue che in presenza di confisca di beni (e del preventivo sequestro) per reati tributari trovano applicazione le regole del codice antimafia sull’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati. In questi casi l’Agenzia nazionale coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia di tali beni, fino al provvedimento di confisca e, successivamente, li amministra.

In tale contesto, i diritti di terzi creditori potranno essere fatti valere. come nel caso della sentenza, dopo la confisca. nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale.

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