Stipendi aggredibili: lo stesso limite vale nel civile e nel penale
Le Sezioni unite si pronunciano sulle misure di sequestro e confisca. Il tetto si applica ai dipendenti ma è escluso per gli amministratori
I limiti di impignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti previsti in ambito civile valgono anche ai fini del sequestro preventivo e della successiva confisca per equivalente, con esclusione degli emolumenti degli amministratori. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite con la sentenza n. 26252 depositata il 7 luglio 2022. La questione, sottoposta lo scorso settembre all’alto consesso (ordinanza n.38068/2021), riguardava l’applicabilità al sequestro ed alla confisca per equivalente in sede penale dei limiti di pignorabilità degli stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per licenziamento e pensione, previsti ai fini civili. L’articolo 545 del Codice di procedura civile pone infatti una serie di limitazioni alla pignorabilità in sede civile dei crediti: ad esempio le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nel caso di accredito sul conto del debitore, sono pignorabili, solo per l’importo oltre il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, Se invece l’accredito è stato eseguito dopo, le somme possono essere pignorate entro altri limiti (variabili da un quinto alla metà). Sussistevano due differenti e contrapposti orientamenti di legittimità basati sulla operatività della norma.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la Corte costituzionale, investita più volte della questione, ha chiarito che la ratio sottesa all’articolo 545 è di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa. Peraltro, nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un’unica fonte e come tale facilmente aggredibile.
Ne consegue che la privazione anche solo di una parte del salario, in vantaggio del creditore, potrebbe risultare molto gravosa per il lavoratore scarsamente retribuito.
La norma quindi si pone nel giusto equilibrio graduando il “sacrificio” in misura proporzionale all’entità della retribuzione. Per tale ragione i limiti previsti dalla norma si debbano applicare anche alla confisca per equivalente ed al sequestro preventivo a essa finalizzato.
Tuttavia, tali limitazioni non sono applicabili agli emolumenti dell’amministratore di una società di capitali, nel presupposto che sussista un’immedesimazione organica tra persona fisica (amministratore) ed ente e quindi in concreto, manchi la subordinazione. Per gli emolumenti non si applicano le citate limitazioni alla pignorabilità, salva l’ipotesi di dimostrata autonomia del rapporto tra amministratore ed ente.