Controlli e liti

Sequestro preventivo per la somma da omesso versamento di imposte

La sentenza 19163 della Cassazione: misura legittima per importi già presenti sul conto al momento del reato

di Laura Ambrosi

Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dell’importo sul conto, se la somma costituisce il risparmio di spesa conseguito all’omesso versamento dell’imposta ovvero alla liquidità rimasta nella disponibilità del contribuente. Lo afferma la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 19163/2021.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta sui conti correnti di un’associazione per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000). Il provvedimento, impugnato dall’ente, veniva confermato in sede e pertanto la decisione era sottoposta al vaglio della Cassazione.

In estrema sintesi, con i diversi motivi di ricorso, si lamentava l’errata applicazione della misura poiché sul conto erano confluite somme di natura sia commerciale (astrattamente riconducibili al reato), sia istituzionale, che non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, non avrebbero potuto generare alcuna evasione di imposta.

La Corte, innanzitutto, ha ricordato che quando l’oggetto della misura cautelare reale è il denaro o un bene per sua natura fungibile destinato a confondersi con le consistenze facenti parte del patrimonio del destinatario, il nesso di strumentalità tra la cosa colpita dalla misura ed il reato, è differente a seconda si tratti di sequestro in via diretta ovvero per equivalente. In via diretta, la misura deve colpire il bene che rappresenta il beneficio derivato al suo autore dal compimento dell’illecito, ossia il prezzo o il profitto del reato.

Nella confisca per equivalente - possibile solo quando non si possa disporre di quella diretta - il reo è privato di beni nella sua disponibilità economica, senza necessità di un nesso con il reato commesso: rileva solo che il valore del bene confiscato deve corrispondere al prezzo o al profitto.

Nella vicenda esaminata, la Cassazione ha rilevato che le violazioni agli adempimenti contabili previsti, sebbene semplificati rispetto alle imprese ordinarie, non consentivano di risalire alla provenienza delle somme incassate. In ogni caso, nei reati tributari il profitto è rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla violazione dell’obbligo fiscale. Dunque è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta relativamente alle somme già presenti sul conto al momento della commissione del reato. Per quelle confluite in un momento successivo, invece, occorre dimostrare che siano collegabili al reato con un rapporto di derivazione anche indiretta.

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