Imposte

Servizi funebri, il trasporto salme è esente Iva anche se non commissionato dai familiari

La Dre Veneto chiarisce che si tratta di un servizio complesso composto da una prestazione principale, consistente nella sepoltura, e da una serie di servizi afferenti, necessari e funzionali

di Andrea Barison

Esente Iva il servizio di recupero e trasporto di una salma anche se non commissionato dai familiari. È quanto emerge dalla risposta a interpello risposta all’interpello 907-1033/2022 della direzione regionale delle Entrate (Dre) del Veneto.

La vicenda

Un’ impresa di onoranze funebri, a seguito del ritrovamento di una salma, ha provveduto, su richiesta della stazione locale dei carabinieri, a recuperarla e trasportarla nell’obitorio di competenza.

Per tale servizio l’azienda ha emesso, nei confronti del comune di ritrovamento della salma, fattura assoggettata a Iva.

Per il comune il servizio avrebbe dovuto, invece, essere considerato esente e a tal fine aveva richiesto l’emissione di una nota di credito e di una nuova fattura esente Iva.

L’istanza di interpello mirava ad appurare se il servizio di recupero e trasporto della salma dovesse scontare l’applicazione dell’Iva o essere esente.

La risposta

La risposta evidenzia come l’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 27 del Dpr 633/1972 si applica in modo oggettivo a tutte le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. E richiamando due precedenti interventi (risoluzione 501398 del 6 dicembre 1973 e 503252 del 31 gennaio 1976) chiarisce che l’esenzione si applica a tutti i servizi attinenti alla sepoltura del defunto quali la cessione del feretro, il compimento delle pratiche amministrative, il trasporto del feretro stesso, eccetera.

Nella sostanza, come evidenzia la risposta, ci si trova di fronte a un servizio complesso composto da una prestazione principale, consistente nella sepoltura del defunto, e da una serie di servizi afferenti, necessari e funzionali alla sepoltura.

Il costo relativo al recupero e al trasporto della salma costituisce, nella specie, un servizio preventivo e propedeutico a quello successivo della sepoltura del defunto e come tale può, quindi, essere ricondotto a un servizio di pompe funebri nella sua accezione di prestazione complessa con il diritto, quindi, alla relativa esenzione ai fini Iva.

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