Imposte

Servizi di rete, niente Cosap per il fornitore che non possiede le infrastrutture

Il giudice di pace di Roma (n. 269 dell’11 gennaio) risolve un tema che su cui esistono pronunce difformi della Cassazione

di Luigi Lovecchio

Nelle occupazioni realizzate con le infrastrutture dei servizi a rete, la società incaricata della vendita dei servizi stessi non realizza alcuna occupazione di suolo o sottosuolo pubblico e dunque non è soggetto passivo Cosap. Il giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 269 dell’11 gennaio scorso, risolve in termini piuttosto semplificati una questione in realtà di estrema rilevanza che ha dato origine a pronunce difformi della stessa Corte di cassazione.

Ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera f), Dlgs 446/1997, le occupazioni effettuate dai gestori dei servizi a rete (gas, elettricità, acqua, eccetera) sono assoggettate a Tosap/Cosap sulla base di un criterio semplificato rappresentato dalla moltiplicazione del canone per il numero complessivo delle utenze servite dai gestori medesimi. In proposito, è sorto il problema della individuazione dei soggetti passivi nell’ipotesi frequente in cui le medesime infrastrutture, realizzate da parte di un soggetto, fossero in concreto utilizzate, a vario titolo, da parte di uno o più soggetti diversi.

Sul punto, è intervenuta la circolare n. 1/2009 del Dipartimento delle politiche fiscali che ha proposto alcuni criteri orientativi. È stato pertanto affermato il principio generale secondo cui, in presenza di una infrastruttura a disposizione di una pluralità di società di erogazione dei servizi, ciascuna di esse dovrebbe essere soggetto passivo Tosap/Cosap. È stato inoltre precisato che in particolari settori (ad esempio, gas e energia) la legislazione di riferimento dispone una netta separazione tra i soggetti titolari delle reti e le società che si occupano della vendita del servizio, titolari del contratto di somministrazione. In questo caso, il soggetto passivo è il titolare della rete, e non la società venditrice del servizio, sulla base però delle utenze raggiunte da quest’ultima.

Della questione si è occupata più volte la Cassazione che in un primo momento ha affermato il principio secondo cui il soggetto passivo debba essere individuato in chiunque disponga materialmente delle reti, anche se non fosse il titolare delle stesse (Cassazione 22097/2018).

Da ultimo, sono intervenute le Sezioni unite (n. 8628/2020) che hanno invece enunciato il criterio di diritto in virtù del quale, anche per le occupazioni in esame, l’obbligazione Tosap/Cosap è a carico esclusivo del titolare della concessione o autorizzazione relativa all’infrastruttura.

Alla luce della ricostruzione di cui sopra è dunque possibile rilevare la correttezza della decisione finale del giudice che, a quanto sembra, ha annullato la pretesa relativa alla società che somministra il servizio senza tuttavia essere titolare delle infrastrutture.

Un’ultima notazione si impone con riguardo al nuovo canone patrimoniale, in vigore dal 2021 in sostituzione di Tosap/Cosap e imposta sulla pubblicità (articolo 1, commi 816 e seguenti, legge 160/2019). Ai sensi del comma 831 di tale legge, il soggetto passivo delle occupazioni dei servizi a rete è il titolare dell'atto di concessione all’occupazione nonché i soggetti che utilizzano l'infrastruttura di quest'ultimo. Si sono così superati gli insegnamenti delle Sezioni unite e ci si è allineati alla vecchia prassi del Mef.


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