Adempimenti

Servizi di welfare esenti per i titolari di reddito assimilato

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di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Servizi welfare esenti anche per i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente purché vengano estesi ad una categoria omogenea di lavoratori. Questa la prima risposta fornita dall'agenzia delle Entrate ad un interpello proposto da una società che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare che prevedeva una serie di servizi (frequenza a un corso privato di lingua per i figli, assistenza domiciliare ai familiari anziani e check-up cardiaco) destinati a diverse categorie di lavoratori.

Innanzitutto, l'Agenzia ha confermato l'applicabilità del regime di esenzione ai servizi di check-up cardiaco offerti agli addetti alla sala poiché rivolto a favore di una categoria di dipendenti e rientrante nelle finalità̀ di educazione e istruzione, nonché quelle di assistenza sociale e sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lett. f), Tuir.

Discorso diverso invece per gli altri destinatari del piano welfare, amministratore unico e direttore di sala. In questo caso, non configurandosi una categoria di dipendenti, non possono essere destinatari del regime esentativo previsto dall'articolo 51 del Tuir.

Di particolare interesse, il rilievo dell'amministrazione in merito al requisito soggettivo per accedere al beneficio fiscale. Si legge, infatti, nella risposta che nel caso di specie il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente si applica anche allo stagista quale addetto alla sala titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro. Come noto, i redditi percepiti in costanza di un contratto di stage (o tirocinio) rientrano nella fattispecie di reddito di lavoro assimilato al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lett. c, Tuir; risoluzione Entrate 95/2002). Pertanto, grazie a quanto previsto dall’ articolo 52 del Tuir, la determinazione del reddito segue le regole del reddito di lavoro di dipendente, ivi inclusa l'esenzione per il welfare aziendale.

Più articolata l'analisi con riferimento all'amministratore unico. Nell'interpello viene precisato che non è esclusa a priori la compatibilità tra il ruolo di amministratore e la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società̀, anche se è necessario, per godere del beneficio fiscale previsto per il welfare aziendale, che la prestazione di lavoro sia svolta, con qualsiasi qualifica, «alle dipendenze e sotto la direzione di altri». Secondo l'amministrazione è necessaria la compresenza logica e giuridica di almeno due soggetti e l'esistenza di un rapporto ineguale. Uno dei due soggetti, dunque, dovrà trovarsi in una posizione di subordinazione per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro.

Tali requisiti sono stati tuttavia esclusi nel caso di specie per l'assenza del requisito della subordinazione, rilevabile, secondo l'Agenzia, nel fatto che l'amministratore unico ha sottoscritto l'istanza di interpello e il regolamento del piano welfare. In questo caso, mancando il necessario rapporto di alterità̀ tra le parti, il ruolo di dipendente si confonde con quello di amministratore e non si applica l'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 10 del 25 gennaio 2019

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