Adempimenti

Sette strade per sanare gli omessi versamenti

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di Tonino Morina

Sette strade per sanare gli omessi o tardivi versamenti con misure che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, è fissata al 15%. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali, fissati nello 0,1% annuo dal 1° gennaio 2017. Il ravvedimento è precluso ai contribuenti che hanno ricevuto un atto di liquidazione o accertamento o comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni annuali o delle liquidazioni Iva.

Sanzione sprint

In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento: 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Sanzione breve

Imposte pagate a partire dal 15mo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza: 1,5% fisso (un decimo del 15%).

Entro 90 giorni

Dal 31° al 90° giorno: 1,67% fisso (un nono del 15%).

Trimestrale

Per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l’accertamento, adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, avviso bonario, dopo il controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, dal 31° giorno fino alla scadenza della rata successiva (di norma, entro un trimestre). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni: 1,67% fisso (un nono del 15%) per ritardi entro 90 giorni.

Lungo o annuale

Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal 91° giorno successivo al termine per presentare la dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o errore: 3,75% fisso (un ottavo del 30%).

Biennale

Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore: 4,29% fisso (un settimo del 30%).

Ultrabiennale

Dopo due anni dall’omissione o errore: 5% fisso (un sesto del 30%).

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