Sforamento del plafond Iva: correzioni da concordare per l’esportatore
Quando a sbagliare è l’esportatore abituale che effettua acquisti di beni/servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore al plafond disponibile, la violazione è regolarizzabile secondo una delle (tre) modalità illustrate nella risoluzione 16/E del 2017. E, dunque:
• con richiesta al fornitore di nota di variazione in aumento (interessi e sanzioni sono a carico del cliente);
• con emissione di autofattura a cura dell’esportatore abituale e versamento d’imposta, interessi e sanzioni (ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso);
• con autofattura e assolvimento del debito per imposta e interessi in sede di liquidazione periodica, purché entro l’anno in cui è stata commessa la violazione (e sanzione ridotta con il ravvedimento).
Ma quando a commettere l’errore è il fornitore che emette fattura non imponibile ex articolo 8, comma 2, Dpr 633/72 per un importo superiore a quello consentito, le regole per sanare la violazione vanno ricercate nell’ambito della disciplina ordinaria. Occorre, però, coordinarsi con l’esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più del dovuto e d’innescare un contenzioso con il cliente.
Vedi il grafico con le situazioni risolte
Ma andiamo con ordine.
La ricezione e il riscontro telematico di presentazione della lettera d’intento alle Entrate permettono la disapplicazione dell’Iva. Dal 1° marzo, però, le lettere d’intento riguardano solo le operazioni singole o gli acquisti fino a un certo ammontare, non essendo più possibile rilasciare dichiarazioni “a tempo”, ossia a valere per tutti gli acquisti nell’arco di un certo periodo.
L’impatto delle nuove regole
La novità comporta rilevanti complicazioni per i fornitori, i quali sono costretti a un costante monitoraggio degli importi fatturati.
La complessità di gestione dell’intera procedura ha facilmente indotto in errore i fornitori con conseguenze assai pesanti. Anche perché nel primo periodo di applicazione le complicazioni sono state aggravate dall’invio di lettere d’intento “vecchia maniera”, valevoli tuttavia solo fino al 28 febbraio, oltre che dalla naturale moltiplicazione delle dichiarazioni rilasciate (magari dopo l’esaurimento del plafond già comunicato) e dalla verosimile proliferazione delle comunicazioni di revoca di lettere d’intento precedentemente trasmesse (normalmente, sempre causa esaurimento plafond).
Sanzioni fino al 200%
Chi fattura senza applicare l’Iva superando l’importo indicato nella lettera d’intento ricevuta, si trova nella stessa situazione di chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione dell’esportatore abituale, esponendosi così alla sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata (articolo 7, comma 3, Dlgs 471/97).
Come correggere gli errori
Per rimediare, il fornitore deve emettere nota di debito e versare l’imposta oltre a interessi e sanzioni (ridotte ex articolo 13, Dlgs 472/97).
Il cessionario/committente potrà detrarre l’imposta tardivamente addebitata dal cedente/prestatore, facendo attenzione ai termini per l’esercizio del relativo diritto.
La violazione del fornitore, tuttavia, s’intreccia con quella dell’esportatore abituale che, avendo ricevuto una fattura irregolare (erroneamente emessa come non imponibile), è tenuto a eseguirne la regolarizzazione, versando l’imposta non applicata (acquisendone il diritto alla detrazione) entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione del documento, in modo da evitare l’autonoma sanzione prevista dell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97.
Decorso tale termine, l’esportatore abituale resta infatti soggetto alla sanzione (100% dell’Iva non applicata) ancorché l’Erario possa chiedere l’imposta solo al fornitore (a sua volta sanzionabile).
Una volta resesi conto dell’errore, è quanto mai opportuno che le parti, tenuto conto del tempo trascorso dalla violazione (in particolare, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, comma 8), si accordino sulle modalità della sistemazione, evitando di procedere ognuna per conto proprio con il rischio di duplicare il versamento e di dover poi agire per il recupero del tributo (resta fermo che, chiunque versi l’imposta, il ravvedimento consente la riduzione delle relative sanzioni per entrambi i soggetti).
In particolare, se il cessionario/committente ha già regolarizzato la fattura ricevuta, il fornitore che abbia nel frattempo addebitato l’imposta potrebbe emettere nota di variazione in diminuzione. In tal caso, in attesa della nota d’accredito, il cliente non potrà detrarre l’Iva addebitatagli avendo già esercitato o potendo esercitare il diritto di detrazione in relazione all’imposta regolarizzata.
Vedi il grafico con le situazioni risolte