Adempimenti

Sgr, compensabili i vecchi crediti anche se non indicati nel modello 770

Ok dalle Entrate agli importi maturati fino a giugno 2011 e omessi nel quadro SX

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di Marco Piazza e Chiara Resnati

I crediti per «risparmi d’imposta» maturati fino al 30 giugno 2011 dai fondi comuni d’investimento italiani possono essere utilizzati in compensazione delle ritenute operate sui proventi corrisposti ai partecipanti anche se la società di gestione ha omesso di indicarli nel quadro SX modello 770 del 2012 e successivi.

La risposta a interpello 648/2021 risolve così, nel modo più ragionevole, un problema che ha assillato per anni diversi gestori di fondi.

In pratica, fino alla riforma del 2010, i fondi comuni italiani erano soggetti a un’imposta sostitutiva sui redditi maturati in ciascun anno. Negli anni in cui maturavano perdite, il gestore memorizzava un credito - il cosiddetto «risparmio d’imposta» - calcolato moltiplicando la perdita per l’aliquota della imposta sostitutiva. Il credito era scomputabile dalle imposte dovute dal fondo nei successivi anni in cui si verificavano rendimenti positivi.

Dal 1° luglio 2011 è venuta meno la tassazione in capo al fondo ed è stato introdotto il regime, attualmente vigente, in base al quale è il partecipante ad essere soggetto a ritenuta al momento della percezione dei proventi del fondo (sia quelli periodici sia quelli percepiti in occasione della cessione o del rimborso della quota).

L’articolo 2, comma 71, del Dl 225 del 2010 prevedeva un particolare regime transitorio che consentiva alle società di gestione di utilizzare i risparmi d’imposta maturati fino al 30 giugno 2011 a compensazione del versamento delle ritenute operate sui successivi proventi del fondo conseguiti dai partecipanti. La gestione degli utilizzi del «risparmio d’imposta» era affidata al rigo SX44 del modello 770, che diverse SGR hanno, però, omesso di compilare.

Superando alcuni precedenti, l’Agenzia ha riconosciuto che le norme di riferimento non hanno mai indicato l’esposizione di tali crediti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta quale condizione necessaria per il loro utilizzo. Conta che l’esistenza dei crediti sia risultata dai righi RH1 e RH2, campo 20, del modello Unico SC 2012 e dalla voce «altri crediti» dei rendiconti di gestione periodici.

Inoltre la risposta a interpello 647 ha chiarito che, per i titoli cui si applica il regime ex Dlgs 239/1996 cointestati a un soggetto «lordista» e a un «nettista», attesa la peculiarità del regime, l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero provento, quindi anche sulla parte riferibile al soggetto «lordista».


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